In caso di recesso dall'impresa familiare, la somma liquidata al coniuge riguarda la sfera personale dei soggetti del rapporto e non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal D.P.R. n. 917/1986: pertanto, l'importo attribuito non deve essere assoggettato ad IRPEF in capo al soggetto percipiente. Inoltre, non ricorrendo il requisito dell'inerenza, la stessa somma non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d'impresa.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 28/04/2008, n. 176/E)

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