Dall’11 gennaio 2008, i datori di lavoro domestico devono comunicare l’assunzione del lavoratore esclusivamente al Centro per l’Impiego del proprio comune, utilizzando l’apposita procedura telematica o inviando il modulo scaricabile dal sito internet del Ministero del Lavoro. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di proroga, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sta trasferendo all’Inps le informazioni relative ai rapporti di lavoro pervenute ai Centri per l’Impiego da gennaio ad oggi. È possibile che in questa fase di avvio delle nuove procedure possa verificarsi qualche ritardo nelle operazioni. L’Inps sta procedendo sollecitamente ad acquisire le iscrizioni dei nuovi rapporti di lavoro comunicate dal Ministero del Lavoro e ad inviare i bollettini di conto corrente postale per il pagamento dei contributi. Nessuna preoccupazione, quindi, per le denunce di lavoro domestico effettuate nei primi mesi del 2008: si ricorda, infatti, che in caso di prima iscrizione, il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei trimestri già scaduti entro 30 giorni dalla data di invio dei bollettini e che entro tale termine non verrà applicata alcuna sanzione per ritardato versamento.


Fonte: INPS

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