Novità nel modello 730-integrativo. Nuove modalità di scambio informativo tra Caf, agenzia delle Entrate e sostituti d'imposta. La circolare n. 36/E del 9 aprile 2008 fornisce le istruzioni per la presentazione della dichiarazione e illustra le attività di assistenza dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale. Grande attenzione anche all' attività di controllo svolta dai Caf sulla documentazione presentata dal contribuente, per attestare la correttezza delle informazioni contenute in dichiarazione.

Le date da ricordare

I contribuenti possono presentare il modello 730 al proprio sostituto d'imposta, al Caf o ai professionisti abilitati (consulente del lavoro, dottore commercialista o esperto contabile).

Nel primo caso va compilato e consegnato entro il mese di aprile 2008, insieme al modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, senza presentare la documentazione che attesti la veridicità della propria dichiarazione (che va comunque conservata fino al 31 dicembre 2012 e esibita su richiesta dell'ufficio delle Entrate competente).

Entro il 31 maggio il sostituto deve consegnare al dipendente copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione; entro il 25 giugno, invece, deve trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione e le buste chiuse contenenti i modelli 730-1. Il sostituto deve conservare le dichiarazioni e i relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2010.

Chi si rivolge ai Caf, invece, e ai professionisti abilitati, deve presentare, entro il mese di maggio 2008, il modello già compilato e sottoscritto (e il relativo 730-1) o può chiedere la consulenza per la compilazione. In questo caso va esibita la documentazione necessaria per permettere la verifica, da parte dei Caf, della veridicità delle informazioni dichiarate.

Entro il 15 giugno il Caf o il professionista deve consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata in base ai controlli effettuati e il relativo prospetto di liquidazione. Entro il 25 giugno, invece, deve comunicare all'agenzia delle Entrate il risultato contabile della dichiarazione del modello 730-4 (questa la novità introdotta dal provvedimento direttoriale del 23 gennaio scorso).

Il Caf deve conservare la copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2010.

Controlli sulla documentazione

In particolare, i Caf dovranno controllare la documentazione riguardante: le ritenute indicate nella dichiarazione (Cud; certificati dei sostituti d'imposta, eccetera); gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente; l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; la stipula del contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa; le spese sostenute nel 2007 per gli oneri deducibili o per cui spetta la detrazione d'imposta ( ad esempio, quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Nel caso di spese per i farmaci, la circolare ribadisce quanto già espresso (cfr circolare 30/E del 28 marzo 2008): per i medicinali acquistati dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, anche in mancanza di scontrino "parlante", si può certificare l'acquisto con attestazione del farmacista, o foglio aggiuntivo firmato dal contribuente, che contenga il codice fiscale dell'acquirente, la natura, la qualità e la quantità del medicinale.

730 - integrativo

Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver commesso, nella compilazione della propria dichiarazione, degli errori o delle omissioni, può presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2008. Sul frontespizio, la casella "730 integrativo" non va barrata, ma vanno inseriti dei codici, che variano in base alla motivazione dell'integrazione:

Codice 1 - integrazione di errori o omissioni che comporta un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata

Codice 2 - quando per incompletezza o incongruenza dei dati originari non è possibile identificare correttamente il sostituto d'imposta (in questo caso la dichiarazione può essere integrata solo per quanto riguarda i dati relativi al sostituto)

Codice 3 - Quando per inesattezza dei dati non è possibile identificare il sostituto e la rettifica degli errori comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta.

Se la correzione delle inesattezze comporti un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve presentare, entro gli stessi termini, la dichiarazione integrativa, utilizzando il modello Unico 2008 Persone fisiche e deve pagare direttamente le somme dovute.

Fonte: Agenzia Entrate - Alessandra Gambadoro

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