La società estera che ha effettuato un'operazione di cessione territorialmente rilevante in Italia, a fronte della quale l'acquirente (soggetto passivo residente in Italia) ha adempiuto agli obblighi IVA in virtù del c.d. reverse charge facoltativo, è legittimata a presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972. Il diritto al rimborso può essere esercitato solo per il periodo antecedente l'eventuale identificazione diretta in Italia da parte della società estera; per le operazioni poste in essere successivamente, il contribuente è tenuto ad adempiere i relativi obblighi, ovvero a far valere i relativi diritti attraverso la posizione IVA aperta in Italia.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/04/2008, n. 137/E)

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