Può chiedere il rimborso dell'Iva assolta in occasione dell'acquisto di beni e servizi in Italia, ai sensi dell'ottava direttiva comunitaria, la società comunitaria che ha effettuato nel nostro Paese unicamente cessioni o prestazioni per le quali il destinatario nazionale è stato designato come debitore di imposta in virtù del cosiddetto "reverse charge facoltativo". Il diritto al rimborso potrà però essere esercitato solo per il periodo che precede l'eventuale identificazione ai fini Iva. Una volta identificatosi come soggetto Iva, infatti, il contribuente sarà tenuto a far valere i propri diritti, tra cui quello alla detrazione, tramite la posizione aperta in Italia.

Questi i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 137/E dell'8 aprile, a una ditta tedesca che ha stipulato un contratto di fornitura di un impianto industriale "chiavi in mano" con una società italiana - emettendo fattura senza addebito dell'Iva perché all'assolvimento dell'imposta avrebbe provveduto la committente nazionale - avvalendosi inoltre, per il montaggio della struttura, di due imprese italiane che hanno emesso fatture con addebito di Iva.

Nel 2007, dopo aver presentato istanza di rimborso dell'Iva assolta in Italia a fronte dei servizi di installazione per gli anni 2005 e 2006, la società è venuta a conoscenza del fatto che secondo le disposizioni italiane l'aver effettuato operazioni territorialmente rilevanti nel nostro Paese - anche se l'imposta è stata assolta dal committente - esclude la possibilità di ottenere il rimborso. Di conseguenza, anche in vista di nuovi incarichi analoghi, la società tedesca ha provveduto a identificarsi ai fini Iva, in modo da poter esporre i crediti maturati a fronte delle fatture pagate alle ditte italiane installatrici nella dichiarazione annuale per il 2007.

Ciò posto, la società chiede chiarimenti riguardo all'applicabilità delle sanzioni (per esempio, per omessa fatturazione) nei casi - come quello esposto - in cui la detrazione dell'Iva sugli acquisti anteriori all'identificazione diretta riguarda un'impresa comunitaria che, erroneamente, reputava di non essere tenuta a identificarsi in Italia per obblighi Iva ritenuti a carico del committente.

Chiara la risposta dei tecnici dell'Agenzia, che - dopo aver ricordato che le norme (articolo 38-ter del decreto Iva) subordinano il diritto al rimborso all'assenza di operazioni attive nel territorio dello Stato da parte del soggetto non residente (salve alcune eccezioni) e che, di conseguenza, nel caso in questione, il rimborso non potrebbe essere eseguito - sottolineano la necessità di interpretare le disposizioni nazionali alla luce della direttiva n. 2006/112/Cee.

Quest'ultima, all'articolo 171, stabilisce che è ammissibile il rimborso dell'Iva anche per i soggetti passivi "che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore d'imposta..." in virtù del cosiddetto "reverse charge facoltativo" (articolo 194 della stessa direttiva).

Si tratta di un meccanismo - così denominato in quanto rimesso alla scelta discrezionale del legislatore nazionale - previsto nei casi in cui, come in quello in esame, il committente nazionale ha adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dell'imposta tramite emissione di autofattura al posto del proprio "dante causa" (nel caso in questione la società tedesca) non residente.

Pertanto - conclude l'Agenzia -, considerato anche che le disposizioni comunitarie sono abbastanza dettagliate da poter essere immediatamente applicabili nell'ordinamento interno, nel caso descritto "la società istante, al fine di recuperare l'Iva è legittimata a presentare istanza di rimborso ai sensi dell'ottava direttiva comunitaria", recepita dall'articolo 38-ter del decreto Iva. Dato che la società ha poi provveduto all'identificazione in Italia, il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo per il periodo che precede l'apertura della posizione, cioè con riferimento agli acquisti effettuati fino al giorno prima.

"Per le operazioni poste in essere successivamente, invece, il contribuente sarà tenuto ad adempiere i relativi obblighi, ovvero a far valere i relativi diritti (tra cui quello alla detrazione) attraverso la posizione Iva aperta in Italia".


Fonte: Agenzia Entrate

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