Le associazioni sportive dilettantistiche che, esercitando l'opzione prevista dall'articolo 1 della legge n. 398/1991, sono esentate dalla registrazione delle fatture ai fini Iva, possono non presentare l'elenco clienti e fornitori. Tali organismi, infatti, rientrano tra quei soggetti per cui il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 ha stabilito l'esonero, per gli anni d'imposta 2006 e 2007, dalla comunicazione dei dati relativi a fatture emesse e ricevute "per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva".

E' quanto precisato dalla risoluzione n. 171/E del 23 aprile.

Il documento, in particolare, si riferisce alle associazioni sportive dilettantistiche, a quelle senza fini di lucro e pro-loco, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Tali soggetti, se optano per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 398 /1991, sono esonerati da vari obblighi, tra cui la registrazione delle fatture.

La risoluzione, richiamandosi all'interpretazione fornita dalla circolare 53/2007, evidenzia che l'obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi clienti e fornitori è connesso all'emissione o alla ricezione delle fatture ma non a quello della loro registrazione, che è un adempimento successivo e diverso.

Ciò nonostante, il provvedimento del 25/5/2007 ha stabilito che, relativamente agli anni d'imposta 2006 e 2007, non c'è l'obbligo di comunicare i dati delle operazioni relative a fatture attive e passive per le quali non è prevista la registrazione.

Di conseguenza, le associazioni sportive e "affini", sopra elencate, che non registrano le fatture, possono non trasmettere, entro il prossimo 29 aprile, gli elenchi dei dati relativi alle fatture del 2007.


Fonte: Agenzia Entrate - Alessandra Gambadoro

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