Nel caso di conferimento d’azienda il beneficio della non imponibilità Iva per l’acquisto e l’importazione di beni e servizi ( c.d. “plafond Iva”) è trasferibile dalla società conferente alle conferitarie anche se alle subentranti non sono attribuiti i debiti relativi al personale dipendente. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate.

(risoluzione n. 165/e del 21 aprile 2008 )

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