Quando il trasferimento del know how svolge una funzione solo marginale rispetto alle attività addestrative e di assistenza necessarie a portare a regime la produzione e, anzi, risulta inidoneo e insufficiente allo scopo contrattuale (rappresentato non tanto dalla trasmissione teorica di un patrimonio di conoscenze, quanto dalla concreta realizzazione di un particolare ciclo produttivo, anche attraverso il controllo sistematico del suo approntamento e della relativa esecuzione), si è in presenza di prestazioni professionali di carattere tecnico, da inquadrarsi tra quelle derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle arti e professioni, come tali imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 5, D.P.R. n. 633/1972.

(Commissione tributaria provinciale Pisa, Sentenza, Sez. VI, 13/02/2008, n. 157)

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