La società che si avvale della qualifica di esportatore abituale senza averne i presupposti, per poter importare i beni senza pagare l'Iva, ma salda nei tempi richiesti il debito notificato dal Fisco, può portare in detrazione l'imposta accertata.

Lieto fine per l'impresa istante nell'interpello oggetto della risoluzione n. 161/E del 18 aprile, con cui l'agenzia delle Entrate chiarisce che l'avviso di accertamento non preclude l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva versata a seguito di un atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, la risoluzione prende in esame il caso di una società che, avvalendosi impropriamente della qualifica di esportatore abituale, nell'anno di imposta 2006 ha importato dei beni senza pagare l'Iva, come previsto per chi gode di questa posizione dall'articolo 8 del decreto Iva. Una volta accertata la violazione e richiesto dal Fisco il pagamento dell'imposta non versata, oltre a interessi e sanzioni, l'impresa interpellante ha provveduto a versare l'imposta addebitata.

In virtù del debito saldato, ritiene di poter detrarre l'Iva versata nel 2007 a seguito della notifica di accertamento relativo all'anno di imposta 2006, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972.

L'Agenzia concorda con la soluzione prospettata dall'istante, precisando che la ratio che sottende il parere e l'esercizio della detrazione risiede nell'esigibilità dell'imposta. L'Iva diventa infatti esigibile e, quindi, detraibile, come chiariscono le Entrate, "al momento di effettuazione della originaria operazione di importazione, che coincide con l'accettazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale".

Per ciò che concerne la figura dell'esportatore abituale, è consentito ex lege, soltanto in presenza di determinate condizioni, di poter acquistare e importare beni senza pagare l'Iva. Qualora si utilizzi impropriamente il plafond o, comunque, venga meno uno dei requisiti, l'ufficio delle dogane deve procedere a rettificare le bollette doganali e a comunicarlo all'interessato, con avviso ad hoc.

Richiamate queste premesse per un corretto inquadramento giuridico del problema, l'Agenzia formula il suo parere in linea con quello della direzione regionale delle Entrate coinvolta nel caso in esame. Precisa, infatti, che il diritto alla detrazione dell'Iva addebitata alla società in sede di accertamento notificato nel 2007, avente a oggetto le operazioni di importazione realizzate nell'anno precedente, può essere esercitato, al massimo con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto a detrazione. E alle condizioni allora vigenti.

Fonte: Agenzia Entrate - Giulia Marconi

0 commenti:

 
Top