In materia di messaggi pubblicitari, la normativa stabilisce che si possano inviare lecitamente sms, mms ed e-mail solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati, e prescrive, inoltre, che i dati siano esatti e - se necessario - aggiornati. Le istanze di revoca del consenso, successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli invii pubblicitari devono essere utilizzate per aggiornare gli archivi, onde evitare di incorrere in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti degli abbonati.Con provvedimento adottata il 23 gennaio 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha quindi prescritto ad un gestore telefonico l'adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari indesiderati.Come sottolineato dal relatore del provvedimento, «il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo, altrimenti l'attività è illecita. Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante è, peraltro, accompagnato dall'espressa avvertenza che l'inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni».

0 commenti:

 
Top