La tutela delle invenzioni implementate tramite elaboratoreLe normative internazionali in materia di diritto d'autore e brevetti prevedono due definizioni per quello che usualmente viene definito "software".La disciplina del diritto d'autore fa riferimento al cosiddetto “codice sorgente”, ovvero alla descrizione delle istruzioni di un programma espresse in un determinato linguaggio di programmazione.L'attuale e più comune interpretazione nella normativa brevettuale riguarda invece le "invenzioni implementate per mezzo di un elaboratore elettronico", ovvero quei ritrovati la cui esecuzione necessita l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un dispositivo opportunamente programmabile.Diritto d'autore e brevetto sono dunque strumenti di tutela complementari e strategicamente imprescindibili: usati in modo appropriato garantiscono la miglior protezione degli investimenti.Tutela tramite diritto d'autoreLa Direttiva 91/250/CEE (recepita in italia con il d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 "Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore") estende al software la disciplina del diritto d'autore come definita nella Covenzione di Berna; con essa viene protetto lo sforzo intellettuale compiuto nella creazione di uno strumento di comunicazione rappresentato nella particolare forma dell'opera d'ingegno.Con il diritto d'autore viene tutelata la pura forma espressiva originale; la protezione riguarda sia il codice sorgente rappresentante il programma, sia la sua manifestazione esteriore risultante dell'esecuzione del programma stesso, ovvero l'interfaccia, non necessariamente visuale, fra il programma in esecuzione ed il suo utilizzatore.Tutela tramite brevettoSin dalle sue origini moderne lo strumento del brevetto ha lo scopo di sostenere un investimento finanziario ancorché intellettuale e creativo.La tutela brevettuale si riconosce quando l'opera d'ingegno ha caratteristiche di originalità intrinseche non limitate alla particolare modalità con cui viene rappresentata e quando produce un risultato tecnico applicabile a livello industriale.La principale fonte normativa in Europa per stabilire la brevettabilità dei programmi per elaboratore è l'articolo 52 della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei (CBE) ratificata in Italia con la Legge n. 224/07 del 29 novembre 2007 "Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007 (suppl. ord.).Questo articolo definisce l'ambito delle invenzioni brevettabili e identifica nel secondo paragrafo una lista non esaustiva di ciò che deve essere a priori escluso dalla privativa brevettuale: (a) le scoperte scientifiche, le teorie ed i metodi matematici; (b) le creazioni estetiche; (c) gli schemi, le regole ed i metodi per lo svolgimento di attività intellettuali, per i giochi e per le attività commerciali, i programmi per elaboratore; (d) le presentazioni di informazioni.Gli oggetti e le attività appartenenti a questa lista sono esclusi dalla tutela brevettuale in base al terzo paragrafo dell'articolo 52 CBE solo quando la domanda di brevetto europeo, ovvero il brevetto europeo che sottende, concerne detti oggetti ed attività considerati come tali, ovvero quando non vi è alcun effetto tecnico riconducibile a tali oggetti ed attività.Una rivendicazione di una domanda di brevetto europeo, o di un brevetto europeo, soddisfa pertanto i criteri del secondo e terzo paragrafo dell'articolo 52 CBE quando nel suo insieme risolve un problema tecnico mediante almeno una caratteristica tecnica. Qualora questo non sia il caso, la domanda di brevetto viene rifiutata, il brevetto revocato.Una rivendicazione ha generalmente carattere tecnico quando riguarda: (a) il controllo di un processo industriale; (b) il trattamento di dati ed informazioni funzionali; (c) il controllo del funzionamento interno di un elaboratore o delle sue interfacce; (d) l'applicazione ed il controllo di misure e schemi di sicurezza; (e) la gestione delle risorse interne necessarie per l'esecuzione di un particolare programma per elaboratore; (f) il controllo del trasferimento di dati in una rete di elaboratori.Una volta soddisfatti i criteri del secondo e terzo paragrafo dell'articolo 52 CBE, per essere brevettabile una rivendicazione deve poi soddisfare quelli che sono gli ulteriori cinque requisiti sostanziali comunemente riconosciuti: sufficienza della divulgazione (articolo 83 CBE), chiarezza (articolo 84 CBE), novità (articolo 54 CBE), attività inventiva (articolo 56 CBE) ed applicabilità industriale (articolo 57 CBE).Sufficienza di divulgazione e l’attività inventiva nell’ambito del softwareIn cambio della facoltà di poter vietare a qualsiasi terzo di sfruttare un’invenzione brevettata, tutte le domande di brevetto (tranne quelle ritirate o rifiutate nel frattempo) vengono pubblicate diciotto mesi dopo la data del primo deposito; si permette cosí al pubblico ed a potenziali concorrenti di essere al corrente degli sviluppi della tecnica e di valutare possibili privative che potrebbero risultare dalla concessione del brevetto. Per i terzi la pubblicazione obbligatoria e la divulgazione tecnica che ne consegue costituiscono uno strumento importante al fine di evitare investimenti inutili in attività di ricerca e sviluppo ridondanti.É essenziale che la domanda di brevetto descriva l'invenzione nella sua interezza in modo sufficientemente chiaro e dettagliato da permettere ad un esperto nel particolare settore tecnico di riprodurre completamente l'invenzione senza dover ricorrere a sperimentazioni e senza esercitare alcun processo creativo.Per le invenzioni relative al software questo significa che tutti i blocchi costitutivi di un'invenzione implementata tramite elaboratore e tutte le sue funzionalità devono essere descritte completamente senza dover ricorrere al codice sorgente. Parti limitate del codice possono essere utilizzate per chiarire particolari situazioni, ma non possono in alcun modo far parte della protezione conferita dal brevetto.Pertanto, come nella prassi ordinaria relativa alla brevettazione, qualora una persona esperta nel particolare settore tecnico leggendo la domanda di brevetto si trovi nell'impossibilità di riprodurre l'invenzione definita nelle rivendicazioni, la domanda di brevetto è rifiutata.Per valutare l'ovvietà o meno di una rivendicazione di una domanda di brevetto bisogna considerare ciò che un esperto nel settore riterrebbe ovvio partendo dallo stato della tecnica alla data del primo deposito della domanda di brevetto ed il problema tecnico oggettivo determinato dalle caratteristiche della rivendicazione non anticipate dall'anteriorità più prossima.La mera automazione mediante un programma per elaboratore di metodi e processi già conosciuti al fine di renderli più veloci, efficienti e riproducibili è un tipico esempio di mancanza di attività inventiva.DurataLa tutela dei diritti conferiti dal diritto d'autore dura fino al termine del settantesimo anno dopo la morte dal suo autore, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa legittimamente accessibile al pubblico.Un programma per elaboratore può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore (sezione OLAF della SIAE) oppure può essere depositato come opera inedita qualora il programma non sia ancora stato pubblicato. La tutela si estende sull'intero territorio Italiano, nella Città del Vaticano e nello Stato di San Marino.La durata del brevetto per invenzione per le invenzioni implementate tramite elaboratore elettronico è al massimo di venti anni dalla data di deposito della domanda (quindi non dalla data di concessione del brevetto). La tutela si estende su quei territori nazionali per i quali si sono pagate le dovute tasse di registrazione e rinnovo annuale.


Fonte: IPI

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