Le ulteriori detrazioni previste dall'art. 13, D.P.R. n. 917/1986 (la cui spettanza è collegata a situazioni oggettive - qualità di dipendente o di pensionato del sostituito - di cui il sostituto è a conoscenza) sono riconosciute dal sostituto d'imposta anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, sulla base del reddito da lui stesso erogato; le detrazioni per familiari a carico, invece, possono essere riconosciute solo a condizione che il sostituito presenti la richiesta annuale. Qualora il lavoratore non restituisca in tempo utile la dichiarazione, il sostituto d'imposta, a partire dal mese successivo, non può più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvede a recuperare le detrazioni medio tempore attribuite al lavoratore.

(Circolare Agenzia delle Entrate 05/03/2008, n. 15/E)

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