Farmaci e sgravi Irpef: anche se lo scontrino "non parla", il Fisco risponde comunque e accorda gli sconti. Le spese sanitarie sostenute per acquistare medicinali nel periodo che va dal primo luglio al 31 dicembre 2007 potranno infatti essere certificate anche tramite scontrino non parlante o incompleto, purché l'acquirente autocertifichi di proprio pugno, su un foglio a parte, il suo codice fiscale nonché la natura, la qualità e la quantità di farmaci acquistati.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 28 marzo, interviene in materia di deduzioni/detrazioni Irpef relative all'acquisto di medicinali, per venire incontro alle difficoltà incontrate dai contribuenti non in possesso di idonea documentazione. Si ammorbidisce così l'impatto della norma in sede di prima applicazione.

Operatori del settore e contribuenti interessati hanno in diverse occasioni lamentato, nel corso del 2007, oggettive difficoltà di adeguamento al dettato della Finanziaria per il 2007. I problemi di attuazione della norma sorgevano sia in relazione alla necessità di adeguare la strumentazione per il rilascio dello scontrino parlante, sia all'impegno di dover acquisire dal farmacista la documentazione ad hoc, alternativa allo scontrino parlante.

La circolare ripercorre i diversi step attuativi della norma. Nel dettaglio, la Finanziaria 2007 subordinava la deducibilità/detraibilità delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali all'emissione dello scontrino parlante. Lo sconto Irpef era accordato, insomma, solo se le spese si certificavano mediante fattura o scontrino fiscale nel quale erano impressi diversi elementi identificativi del soggetto acquirente e del prodotto. Si doveva infatti indicare nello scontrino il codice fiscale del destinatario, o del soggetto che aveva intenzione di dedurre o detrarre le spese, la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati.

Benché le nuove disposizioni siano entrate in vigore il primo luglio 2007, limitatamente al periodo compreso tra lo stesso primo luglio e il 31 dicembre dello scorso anno, la norma tentava di ammorbidire l'impatto sui contribuenti in difficoltà ad adeguarsi, consentendo un periodo di assestamento. In questo arco temporale potevano ritenersi validi anche gli scontrini che riportavano a mano l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco, privi delle indicazioni sul medicinale acquistato, purché integrati da un documento, rilasciato dal farmacista, che attestasse natura, quantità e qualità del prodotto venduto.

Per ovviare alle difficoltà tecniche di adeguamento della strumentazione, era stato affidato al farmacista il compito di certificare le coordinate identificative del farmaco. Ecco dunque che la circolare di oggi interviene in aiuto ai contribuenti e "travasa" dal farmacista all'acquirente la responsabilità di attestare le diverse variabili identificative.

E' infatti sufficiente che il contribuente stesso autocertifichi su un foglio aggiunto, a fronte di uno scontrino non parlante o incompleto, il proprio codice fiscale e le coordinate identificative del farmaco acquistato.

Ne deriva che, con riguardo alle spese sanitarie effettuate nell'arco temporale che va dal primo luglio al 31 dicembre 2007, basterà ai contribuenti un'autocertificazione per avvantaggiarsi dello sconto Irpef.

Le ultime battute della circolare ricordano che, per certificare le spese sanitarie effettuate dal primo gennaio 2008, sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.

Fonte: Agenzia Entrate - Giulia Marconi

0 commenti:

 
Top