Dal prossimo 30 aprile banche e uffici postali rilasceranno assegni con la dicitura "non trasferibili". Per averne in forma libera, il cliente dovrà presentare richiesta scritta e pagare un'imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun modulo. La stessa somma sarà dovuta per ogni assegno circolare, ogni vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. Inoltre, ogni girata dovrà indicare il codice fiscale del girante, a pena di nullità. L'importo di 1,50 euro è dovuto fin dall'origine, cioè dal momento dell'emissione del titolo di credito. È quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 231 del novembre scorso, concernente la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, che recepisce due direttive europee.

L'introduzione di tale novità non cancella l'imposta di bollo già dovuta sugli estratti conto bancari o postali e sui depositi titoli, bensì si aggiunge alla stessa.

Con la circolare n. 18/E del 7 marzo, l'agenzia delle Entrate illustra a banche e Poste Italiane Spa le modalità di attuazione della nuova disposizione, che non è stata organicamente inserita nella disciplina dell'imposta di bollo contenuta nel Dpr 642/1972.

Assegni bancari e postali

I soggetti già autorizzati a pagare l'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, entro il 30 giugno, una dichiarazione con le seguenti indicazioni:

estremi dell'autorizzazione

numero di assegni bancari o postali che si presume saranno rilasciati in forma libera nel periodo dal 30 aprile al 31 dicembre 2008

liquidazione provvisoria delle somme dovute per detto periodo

ripartizione in rate uguali pari ai bimestri, con scadenza successiva al 30 aprile, compresi nel periodo fino al 31 dicembre.

Copia di questa dichiarazione dovrà essere inviata alla direzione regionale dell'agenzia delle Entrate competente per territorio.

I soggetti non ancora in possesso dell'autorizzazione al versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, invece, devono richiederla all'agenzia delle Entrate (ufficio territorialmente competente), con apposita domanda contenente anche la dichiarazione degli stessi dati che sono richiesti ai soggetti autorizzati (numero presunto di assegni in forma libera richiesti, importo dovuto e ripartizione in bimestri).

Tutti i soggetti autorizzati al pagamento "virtuale" dichiarano definitivamente, entro la fine di gennaio 2009, il numero effettivo degli atti e dei documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa. A questi sarà aggiunta un'altra voce per la dichiarazione definitiva degli assegni in forma libera rilasciati dal 30 aprile al 31 dicembre 2008.

Assegni circolari

Gli assegni circolari, che scontano già l'imposta di bollo del 6 per mille per ogni anno, se rilasciati in forma libera, pagano in aggiunta anche l'imposta di 1,50 euro ciascuno. Il pagamento di tali somme deve essere effettuato con le stesse modalità previste per il 6 per mille, che avviene ogni trimestre. In questo caso non è necessaria alcuna autorizzazione per il pagamento del bollo in modo virtuale.

Vaglia cambiari

Analogamente, anche i vaglia cambiari, in aggiunta alla preesistente imposta di bollo del 4 per mille per ogni anno, scontano la nuova imposta di 1,50 euro per ciascun titolo rilasciato in forma libera. E, come per gli assegni circolari, il pagamento segue il procedimento del 4 per mille.

Vaglia postali

Anche per i vaglia postali rilasciati in forma libera, in deroga all'esenzione fin qui prevista, dal prossimo 30 aprile, è dovuta l'imposta di bollo di 1,50 euro. Il pagamento delle somme dovute sarà operato da parte di Poste Italiane Spa con le stesse modalità e scadenze bimestrali previste per gli assegni postali trasferibili.

Infine, la circolare precisa che tutti gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e i vaglia cambiari e postali, rilasciati in forma libera, devono recare la dicitura "Imposta di bollo di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolta in modo virtuale" e, ove obbligatoria l'autorizzazione al pagamento virtuale dell'imposta, deve seguire l'indicazione fra parentesi del numero e della data del rilascio della stessa.


Fonte: Agenzia Entrate - Sonia Angeli

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