La plusvalenza che deve essere assoggettata a tassazione in una operazione di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento si determina facendo riferimento al valore di realizzo in applicazione del regime previsto dal comma 1, art. 175 del Tuir, anziché quello di cui al comma 2 del medesimo articolo 175 del Tuir.

E' questo ciò che scaturisce dalla risoluzione n. 60/E a seguito dell'istanza presentata da una Società che ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 175 del Tuir a seguito di articolato progetto di riorganizzazione.

In tale progetto la Società istante conferiva a un'altra le proprie partecipazioni di controllo e collegamento detenute presso altre due Società. A seguito di questa operazione di conferimento la società conferitaria aveva visto un incremento del capitale sociale per € 50.000.000,00 e l'iscrizione di una riserva sovrapprezzo per € 969.000.000,00, comportando così un valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del soggetto conferitario pari a €. 1.019.000.000,00.

La Società istante ha quindi sottoposto all'agenzia delle Entrate i seguenti dubbi interpretativi: 1. l'inciso normativo "fatti salvi i casi di esenzione" di cui all'art. 175, comma 1, del Tuir, debba essere interpretato nel senso che, laddove le partecipazioni conferite siano in possesso dei requisiti pex, il valore da attribuire ad esse ai fini fiscali sia o meno quello previsto dal medesimo comma 1 dell'art. 175 e non piuttosto il "valore normale" sancito dall'art. 9 del Tuir; 2. all'operazione di conferimento di partecipazioni, così come prospettata, si renda applicabile esclusivamente la disposizione di cui all'art. 175, comma 1, del Tuir ovvero se possa rendersi applicabile - limitatamente a quelle partecipazioni che non presentano i cd. requisiti pex in quanto carenti del requisito di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) - la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 175 del Tuir.

Nella propria soluzione interpretativa, la Società istante riteneva che l'inciso normativo fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87 - presente nel comma 1 dell'art. 175 del Tuir - non fosse idoneo in alcun modo ad escludere l'applicabilità del regime di quantificazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 175 del medesimo.

Nel formulare il proprio parere, l'agenzia delle Entrate ha sostanzialmente condiviso la soluzione prospettata dalla Società che ha presentato l'istanza di interpello.

La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 175 del Tuir, infatti, prevede un regime fiscale realizzativi in capo al soggetto conferente, nel senso che tale disposizione introduce un particolare criterio di determinazione della plusvalenza che il soggetto conferente deve assoggettare a tassazione secondo il regime fiscale dello stesso soggetto conferente e funzionale, naturalmente, all'oggetto conferito. Pertanto, una volta determinato il valore di realizzo il soggetto conferente potrà determinare la relativa plusvalenza quale differenza tra l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto - dell'azienda o della partecipazione di controllo o di collegamento oggetto di conferimento - e il valore di realizzo medesimo.

Inoltre, tale plusvalenza, sussistendone le condizioni, dovrà essere assoggetta a tassazione ordinaria - da parte del soggetto conferente - ai sensi dell'art. 86 oppure anche, per quanto riguarda le partecipazioni ai sensi del successivo art. 87 del Tuir.

Va comunque sottolineato che tale parere dell'Agenzia si riferisce esclusivamente all'applicazione alla fattispecie prospettata delle disposizioni dell'articolo 175, commi 1 e 2 del Tuir., mentre resta impregiudicata la possibilità, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di sindacare eventuali profili di elusività dell'operazione prospettata, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del Dpr n. 600/1973.

Fonte: Agenzia Entrate - Paolo Tenaglia

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