Nessun beneficio d'imposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 449/1997 per chi acquista posti auto, anche se con vincolo pertinenziale rispetto all'abitazione, se la spesa viene sostenuta prima del rogito notarile e in assenza del preliminare di vendita regolarmente registrato.

È questa la risposta data dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E dell'8 febbraio, al quesito posto da una società a nome di alcuni contribuenti che, trovandosi nella suddetta situazione, ritengono di aver diritto alla detrazione del 36 per cento. In appoggio alla loro tesi, specificano che l'acquisto dell'abitazione principale e del box è avvenuto con unico atto notarile e che il bonifico relativo alla spesa della pertinenza è stato emesso nello stesso anno di imposta dell'atto.

La soluzione prospettata non è però condivisa dalle Entrate, che non giudicano valide le argomentazioni sostenute dalla società istante.

Se è vero, infatti, che la detrazione Irpef del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta anche per l'acquisto di box pertinenziali già costruiti seppur relativamente alle sole spese necessarie alla realizzazione (come comprovate da apposita certificazione rilasciata dal venditore), rimane requisito indispensabile, come già precisato dall'Amministrazione finanziaria, l'esistenza di un atto preliminare registrato da cui risulti in maniera inequivocabile la destinazione funzionale della pertinenza a servizio dell'immobile.

Sono questi, afferma l'Agenzia, i presupposti imprescindibili che consentono di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione necessaria per usufruire della detrazione del 36%, comunicazione che - per l'acquisto di box e posti auto - può avvenire anche a lavori iniziati, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si vuole beneficiare dell'agevolazione.

Sull'argomento, del resto, le Entrate si erano già espresse chiaramente: con la circolare 24/2004, avevano precisato che, per godere dell'agevolazione, casa e garage devono essere acquistati contemporaneamente e con unico atto notarile indicante il vincolo pertinenziale; nella circolare 55/2002 era stato invece specificato che, se l'atto definitivo di acquisto è stipulato dopo il versamento di acconti, la detrazione spetta anche per questi (fino a concorrenza del costo di costruzione), a condizione che vi sia un compromesso registrato dal quale si possa riscontrare la sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo di pertinenza richiesto dalla norma agevolativa.

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