La legge 247/2007 di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007, prevede un assegno mensile di 242,84 €, per tredici mensilità, a favore degli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa. L’assegno non è più subordinato all’iscrizione alle liste di collocamento, ma ogni anno l’interessato deve presentare all’Inps una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Il reddito da considerare come limite per il diritto alla prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche quando lo stato di disoccupazione è verificato in base al fatto che l’attività lavorativa esercitata assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale e in caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro (anche in quest’ultimo caso, comunque, deve verificarsi la condizione di reddito annuale non superiore al minimo escluso da imposizione).

(Messaggio 3043 del 6 febbraio 2008 )


Fonte: INPS

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