È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che consente l’immediata disponibilità dell’ulteriore detrazione di 1.200 euro in favore delle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico previsto dalla Finanziaria 2008. Saranno i sostituti d’imposta a erogare – direttamente in busta paga – il bonus fiscale previsto per l’anno in corso. L’ammontare sarà riconosciuto mensilmente, nella misura di un dodicesimo, entro la capienza delle ritenute corrispondenti a ciascun periodo di paga.

La nuova detrazione spetta al cinquanta per cento a ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato o, eventualmente, a ognuno in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice, o, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, spetta a quest’ultimo per l’intero importo. Il soggetto avente diritto per il periodo d’imposta 2008 comunica al proprio datore di lavoro di essere in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del bonus fiscale e si impegna a informarlo di eventuali variazioni. Il sostituto d’imposta calcolerà il credito spettante, in via previsionale, ferma restando la riderterminazione dell’ammontare definitivo in sede di conguaglio fiscale. Provvederà, quindi, all’erogazione del bonus nello stipendio mensile, rapportandone la somma a ciascun periodo di paga, entro la capienza delle ritenute del mese, e – in caso di eccedenza – utilizzando le ritenute dei periodi di paga successivi.

È quanto dispone il decreto firmato il 31 gennaio scorso, dai ministri dell’Economia e delle finanze e delle Politiche per la famiglia, per i soggetti titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente e assimilati, di pensione e quelli derivanti dall’abitazione principale. Il provvedimento distingue le regole per l’erogazione del bonus secondo la categoria dei contribuenti beneficiari. I soggetti, infatti, titolari anche o esclusivamente di altri redditi godranno del credito fiscale di 1.200 euro solo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La legge finanziaria, in vigore dal 1° gennaio 2008, dispone, inoltre, la retroattività della detrazione già a partire dai redditi 2007. Quest’ultima sarà riconosciuta dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione, su richiesta dell’interessato che dichiara di non aver percepito altri redditi oltre a quelli presenti nel Cud e a quelli dell’abitazione principale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia lo stesso dell’anno scorso, la richiesta deve essere presentata all’attuale sostituto d’imposta, corredata dal Cud relativo ai redditi 2007 rilasciato dal precedente. Se non fosse possibile erogare la somma per intero entro il periodo d’imposta, perché il credito eccede il monte ritenute, il sostituto evidenzierà l’importo residuo nel Cud, per consentirne il recupero da parte del contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Come per l’anno in corso, i soggetti aventi diritto, che non hanno esclusivamente redditi da lavoro dipendente e assimilati o di pensione, quelli che per motivi vari non hanno un sostituto d’imposta nel 2008 o che non abbiano ricevuto il credito d’imposta, ad esempio perché non ne hanno fatto richiesta o per incapienza delle ritenute, potranno usufruire del bonus - relativo al 2007 - in sede di presentazione del modello 730 o di Unico PF.

Il credito può essere utilizzato in compensazione di altre imposte, compresa l’Ici o, a scelta del contribuente, può essere portato in diminuzione dell’Irpef dell’anno successivo o chiesto a rimborso. Analogamente, nel caso in cui il bonus erogato fosse stato superiore a quello spettante, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà provvedere alla restituzione di quanto percepito erroneamente, laddove non abbia già provveduto il sostituto d’imposta in sede di conguaglio fiscale.

Fonte: Agenzia Entrate

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