Il principale interesse relativo ai segni distintivi è quello della riconoscibilità dell’imprenditore che agisce in un sistema concorrenziale: riconoscibilità della propria impresa, non solo da parte dei consumatori ma soprattutto da parte degli altri imprenditori con cui il primo sia in rapporti economici (fornitori ecc.), riconoscibilità dei luoghi aperti al pubblico ove la sua attività d’impresa si svolge.

Il marchio (registrato) è un segno che permette di distinguere i beni o i servizi prodotti o commercializzati da un’impresa e a differenziarli da quelli di imprese concorrenti.

In generale qualunque parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, segno, simbolo, disegno o combinazione di questi può identificare un marchio.

L’Insegna contraddistingue i locali in cui si esercita l’attività dell’impresa. La Ditta è il nome che contraddistingue l’impresa nel suo complesso.

Ditta e Insegna possono anche, ma non necessariamente, coincidere con uno dei marchi della medesima impresa. Se non vi è coincidenza è inutile depositare quale marchio la ditta o l’insegna poiché queste sono già oggetto di tutela dalle norme del cod. civ. in materia di concorrenza sleale (artt. 2598 e segg.)

L’imprenditore che non registra il proprio segno distintivo - non esiste infatti alcun obbligo alla registrazione - dà origine al cosiddetto marchio di fatto o marchio non registrato (art. 2571 cod.civ.) In tal caso il titolare non gode della tutela giuridica offerta dalla registrazione. L’uso che permette di raggiungere a quel determinato segno una notorietà sufficientemente estesa sul territorio nazionale rappresenta il fatto costitutivo del marchio non registrato.

Per disegno o modello s'intende l'aspetto esteriore di un prodotto, o di una sua parte, che emerge dalle caratteristiche esterne quali linee, colori, forma, materiali del prodotto o qualsiasi altro elemento che incide esclusivamente sulla foggia dell’oggetto.


Fonte: IPI

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