La confisca obbligatoria per i delitti di riciclaggio e di impiego di denaro o beni di provenienza illecita.
Il nuovo art. 648-quater c.p. (introdotto con il recente D.Lgs. n. 231/2007) prevede, in caso di condanna per i delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
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