E' soggetto a Iva il corrispettivo versato da una Comunità montana a un'Azienda sanitaria locale a fronte del servizio di cattura dei cani vaganti reso da quest'ultima.

E' quanto ha chiarito la risoluzione n. 20/E del 25 gennaio.

L'istante chiedeva l'esclusione dell'attività dal campo di applicazione del tributo sulla base della considerazione che la stessa era svolta "nell'esercizio dell'attività istituzionale" ed era resa "a seguito di una precisa disposizione normativa", con esclusione della possibilità di rivolgersi a soggetti diversi dalla Asl.

L'agenzia delle Entrate, al fine di rispondere all'istanza di interpello, ha effettuato, preventivamente, una ricostruzione della normativa extra-fiscale di riferimento.

La legge regionale della Toscana 43/1995 - che ha recepito la legge quadro in materia di animali, affezione e prevenzione del randagismo (legge 281/1991) - ha individuato, all'articolo 13, le competenze delle aziende Usl in materia di canili e randagismo. L'attività di cattura dei cani vaganti, si legge al comma 3, è di competenza dei Comuni, che affidano la realizzazione della stessa alle Aziende sanitarie, mantenendone comunque la titolarità e il relativo onere finanziario.

In conformità a detta normativa, nel caso in esame, la Comunità montana ha stipulato con un'Azienda sanitaria una convenzione per l'affidamento alla stessa del servizio di cattura di cani vaganti e dell'attività di controllo della popolazione dei gatti.

Nello specifico, nel servizio di cattura dei cani vaganti è compresa quella dei cani randagi o comunque vaganti che siano oggetto di apposita segnalazione, ovvero che necessitino di prestazioni di pronto soccorso, nonchè il trasporto degli stessi presso il canile sanitario.

La quantificazione del corrispettivo versato dalla Comunità montana all'Azienda sanitaria è effettuata in base al costo di svolgimento del servizio in argomento, parametrato al monte orario complessivo del personale tecnico impiegato, all'indennità di pronta disponibilità notturna e festiva e ai chilometri percorsi.

L'agenzia delle Entrate ha richiamato, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento Iva dell'attività in questione, l'articolo 3 del Dpr 633/1972, in forza del quale rientrano nel campo di applicazione dell'imposta le prestazioni aventi a oggetto, in generale, obbligazioni di fare, non fare o permettere rese verso corrispettivo. Proprio tra queste è stato ricondotto il servizio svolto dall'Azienda sanitaria nei confronti della Comunità montana, con la conseguente rilevanza dello stesso ai fini Iva.

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