In caso di riscontrata simulazione delle cessioni soggette ad IVA e di correlata falsità della fatturazione e delle scritture contabili, occorre dimostrare - anche per via di semplici presunzioni ricavate da indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 - l'esistenza e le caratteristiche del disegno fraudolento, attraverso il quale si realizza l'evasione o l'elusione, nonché la non corrispondenza al vero della contabilità aziendale formalmente regolare.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 18/01/2008, n. 1057)

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