La Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha introdotto, nell'ambito delle politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale, nuove disposizioni in materia di "zone franche urbane" (zfu) finalizzate all'integrazione sociale e culturale nelle circoscrizioni e nei quartieri degradati delle città. Tali previsioni hanno modificato e integrato la disciplina già contenuta nella Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), recependo le osservazioni effettuate dalla Commissione europea sulle modalità di realizzazione di agevolazioni di carattere fiscale e contributivo.

Le zone franche urbane sono caratterizzate da una fiscalità di vantaggio per le piccole imprese e rappresentano strumenti di contrasto della disoccupazione, della delinquenza e della depressione sociale ed economica del territorio, in maniera del tutto analoga a quanto già avviene in Francia, dove sono state delineate ben 85 aree di riqualificazione. La fiscalità di vantaggio, conformemente ai principi comunitari, consiste in un sistema di esenzioni che può essere applicato - a prescindere da espliciti riferimenti geografici a zone del Mezzogiorno - ad aree individuate in base ad indicatori di crisi e a parametri di selezione da definire a livello ministeriale.

L'ultima Finanziaria, in dettaglio, stabilisce ai commi 561 e 562 le modalità di determinazione delle zone franche - ciascuna delle quali non potrà contare più di 30mila abitanti - e dispone, contestualmente, una serie di agevolazioni per le piccole e microimprese che iniziano, nel periodo 2008-2012, una nuova attività economica:

esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i primi cinque periodi di imposta, pari al 60% nei seguenti cinque periodi di imposta, al 40% per l'undicesimo e il dodicesimo e al 20% per le successive due annualità. Tale agevolazione spetta fino a concorrenza dell'importo di 100mila euro per il reddito derivante dall'attività svolta nell'area urbana, maggiorato, a decorrere dal 2009 e per ciascun periodo d'imposta seguente, di un importo pari a 5mila euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade l'area esentata

esenzione dall'Irap per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300mila euro del valore della produzione netta per ciascun periodo di imposta

esenzione dall'Ici, a decorrere dall'anno 2008 e fino al 2012, per gli immobili di impresa siti nelle zfu, posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche

esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione, definito con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, con la condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel territorio oggetto di agevolazione. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20 per cento. Tale esonero riguarda anche i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

A tale scopo è istituito nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Sarà il Cipe, Comitato interministeriale per la Programmazione economica, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e quello della Solidarietà sociale, a determinare le zone di interesse e a definire i criteri di allocazione delle risorse sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado, sempre nel rispetto dell'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità. L'ambito di attuazione non riguarda le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada, in quanto già destinatarie di altre forme di aiuto e sostegno.

Una simile disciplina giuridica, di forte impatto fiscale ed economico, deroga al divieto generale di aiuti di Stato previsto dal Trattato Ce ed è ammessa soltanto nei casi in cui non vi siano alterazioni delle condizioni di concorrenza del mercato. Il rispetto delle normative comunitarie, infatti, vieta ai governi nazionali di attuare politiche fiscali e contributive di vantaggio, come accadrebbe se si intervenisse in favore di medie e grandi imprese o in settori strategici. Laddove l'obiettivo è, invece, quello di risollevare le sorti di piccole aree urbane in gravi difficoltà socio-economiche, è sufficiente che le agevolazioni siano rivolte ad imprese che, per natura organizzativa, dimensioni, mercati di riferimento e tipologia di attività svolta, possono incidere direttamente sul tessuto urbano.

Il modello ricalca, come detto, quello francese e ha come finalità il contrasto dell'esclusione sociale, non lo sviluppo commerciale o industriale (su cui comunque inevitabilmente incide), per il tramite di misure di fiscalità agevolata, condizionate da vincoli molto rigidi definiti in ambito Ue e monitorate scrupolosamente dalle autorità competenti. I benefici sono limitati solo a piccole e microimprese, individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, che definisce "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro, mentre definisce "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro, nei casi in cui si riscontrino aree urbane aventi:

livello di disoccupazione almeno superiore alla media nazionale

prevalenza di popolazione giovane

forte incidenza di non diplomati

basso contributo fiscale pro-capite

Le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali e di quelle contributive (incentivazione del lavoro non precario) dovranno comunque essere delineate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, da un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Anche le imprese già avviate in una zona franca urbana prima del 1° gennaio 2008, nel rispetto del Regolamento Ce n. 1998/2006 che stabilisce il "de minimis" degli aiuti (ammontare massimo 200mila euro distribuiti su 36 mesi), potranno fruire delle agevolazioni.

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