Chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dalle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non è ammesso al condono tributario e alla conseguente esenzione da pena, perché - con la sua condotta incriminata - non ha maturato alcun debito tributario da condonare. Il beneficio penale del condono tributario c.d. tombale di cui all'art. 9, legge n. 289/2002 non può essere esteso anche al reato di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000.

(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 21/01/2008, n. 3052)

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