Imposta di bollo per la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, tassa di concessione governativa per attività regolamentate, registrazione del bilancio d'esercizio e di quello finale di liquidazione con distribuzione di utili e da cui risulti un credito Iva.

Sono questi gli argomenti al centro della risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 emanata dall'agenzia delle Entrate in risposta a una istanza di interpello presentata allo scopo di conoscere la corretta interpretazione delle modifiche recentemente apportate alla Tariffa dell'imposta di bollo.

Il primo quesito: imposta di bollo

Con il primo quesito, l'istante ha chiesto di sapere se l'imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione al Registro delle imprese è da considerare comprensiva degli importi dovuti per le procure, gli atti di cessione di quote sociali e tutti gli altri atti o se l'importo previsto per questi deve essere sommato a quello per la presentazione delle pratiche all'ufficio del Registro delle imprese.

Sul punto, l'agenzia delle Entrate sottolinea che per gli atti propri delle società e degli altri enti, diversi da quelli relativi a diritti su immobili sottoposti a registrazione telematica, l'imposta di bollo comprende sia quella dovuta per la copia dell'atto che quella per la domanda per il Registro delle imprese.

Per le procure, gli atti di cessione di quote sociali e tutti gli altri atti, l'imposta di bollo è giustificata unicamente ai fini della registrazione presso l'Amministrazione fiscale. L'eventuale successiva presentazione presso il Registro delle imprese e la richiesta di copie degli atti è soggetta a una ulteriore imposta di bollo.

Per la presentazione all'ufficio del Registro delle imprese, su supporto cartaceo, degli atti rogati o autenticati da notai e pubblici ufficiali relativi a imprenditori individuali, è invece previsto il pagamento dell'imposta di bollo di 14,62 euro per ogni foglio; se l'operazione viene effettuata per via telematica o su supporto informatico è dovuta una somma cumulativa di 42 euro.

Il secondo quesito: tasse sulle concessioni governative

Con il secondo quesito, l'interessato ha chiesto di sapere se le attività di facchinaggio, impresa di pulizia, impiantistica e autoriparazione, sottoposte a denuncia di inizio attività al Registro delle imprese, sono soggette al pagamento della tassa sulle concessioni governative e se tali concessioni devono essere corrisposte anche per il commercio all'ingrosso, attività attualmente disciplinata da una legge regionale.

L'Agenzia osserva innanzitutto che, in base alla normativa vigente, anche la denuncia che abilita all'esercizio delle attività industriali o commerciali, professioni, arti o mestieri è soggetta alla tassa sulle concessioni governative fissata nella misura di 168 euro. Se poi per tali iscrizioni è prevista una tassa di concessione fissata a livello regionale o comunale, allora la seconda assorbe la prima. Questo significa che la tassa di concessione viene meno in presenza di un provvedimento stabilito a livello locale.

Quanto alle modalità di svolgimento, la normativa attuale non fa alcuna distinzione tra attività all'ingrosso o al dettaglio; pertanto, la tassa di concessione governativa va corrisposta indipendentemente dal fatto che possa trattarsi dell'una o dell'altra.

Infine, per quanto riguarda le attività menzionate nell'interpello (facchinaggio, impresa di pulizia, impiantistica e autoriparazione), il ministero delle Attività produttive del 2003 ha precisato che i registri e gli albi in cui queste imprese devono essere iscritte abilitano all'esercizio dell'attività; di conseguenza, ai fini fiscali, sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il terzo quesito: imposta di registro

Con il terzo e ultimo quesito il contribuente ha chiesto di sapere se il bilancio di esercizio e quello finale di liquidazione da cui risulta una distribuzione di utili e il bilancio finale di liquidazione da cui risulta un credito Iva devono essere registrati prima della presentazione al Registro delle imprese.

L'Amministrazione fiscale ha precisato che il bilancio che presenta anche una distribuzione di utili in denaro è soggetto all'obbligo di registrazione e sconta l'imposta di registro in misura fissa (168 euro).

In base alla normativa vigente (articolo 65, comma 1, del Tur), poi, il bilancio di esercizio e quello finale di liquidazione contenenti una distribuzione di utili devono essere registrati prima della presentazione al Registro delle imprese, mentre per quello finale di liquidazione che non distribuisce utili, anche se presenta un credito Iva, non sussiste analogo obbligo. Ciò trova giustificazione nel fatto che il credito dell'imposta è una posta contabile che manca dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Fonte: Agenzia Entrate

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