I contributi versati dal datore di lavoro a un fondo pensione complementare istituito sulla base di accordo sindacale rappresentano contribuzione di natura facoltativa, in quanto versati a favore del dipendente su base volontaria e non in forza di una disposizione di legge. Secondo le disposizioni in materia di previdenza complementare sono pertanto deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro (articolo 10 del Tuir).

E’ quanto ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 380/E del 18 dicembre.

I chiarimenti hanno tratto spunto dal quesito di un ente che riteneva di poter escludere i contributi versati da un’azienda al fondo pensione complementare del personale navigante di cabina dalla imposizione Irpef, nel presupposto che avessero natura obbligatoria. A sostegno della sua tesi, l’istante aveva fatto presente che i contributi derivavano dalla riduzione della contribuzione obbligatoria dovuta dal datore di lavoro su alcune voci retributive del personale navigante, per effetto dell’applicazione della legge 314/1997. Disposizione che ha comportato, per il datore di lavoro, una sorta di “risparmio contributivo” che, sulla base di un accordo sindacale, era stato accantonato per essere destinato alla previdenza complementare.

L’ente aveva anche evidenziato che i contributi versati non comportavano alcun aumento retributivo per i lavoratori: le relative somme venivano indicate nelle buste paga al solo scopo di rendere trasparente il trasferimento dal fondo aziendale a quello previdenziale.

L’assoggettamento o meno a imposizione fiscale di alcune erogazioni da parte del datore di lavoro non può essere lasciato all’autoqualificazione delle parti, ma va stabilito in base alla disciplina concreta della materia. L’agenzia delle Entrate ha osservato innanzitutto che la legislazione fiscale in tema di lavoro dipendente distingue soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza di legge da quelli che non lo sono. In particolare, la circolare 326/1997, nel commentare i criteri applicabili in tema di contribuzione, aveva già precisato che tutti i contributi la cui obbligatorietà non è normativamente stabilita vengono attratti nella disciplina riservata a quelli facoltativi. Pertanto, dove gli obblighi sono fissati da contratti, accordi o regolamenti aziendali, come nel caso esaminato, non può applicarsi la disciplina fiscale prevista, per la contribuzione obbligatoria, dall’articolo 51 del Tuir, il cui comma 2 dispone l’esclusione dall’imponibile fiscale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, dei soli contributi versati in ottemperanza alla legge.

Per il trattamento fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare, occorre invece fare riferimento alle disposizioni previste dal decreto legislativo 252/2005, che raccoglie la disciplina della materia (comprese le disposizioni di natura tributaria).

Negli ultimi anni, la previdenza complementare, in un’ottica di sviluppo e potenziamento del sistema, è stata sottoposta dal legislatore a un processo di revisione teso a razionalizzare e semplificare la materia e, ove possibile, a unificare le basi imponibili fiscale e contributiva (legge 662/1996). Attualmente, infatti, l’imponibile contributivo è costituito dal reddito di lavoro dipendente previsto ai fini Irpef (articolo 49 del Tuir, comma 1), fatte salve le variazioni tassativamente previste dalla legge in relazione alla specificità della materia previdenziale. Il concetto di retribuzione imponibile ai fini previdenziali comprende pertanto (come ai fini fiscali) ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, in relazione al rapporto di lavoro dipendente.

In relazione alla vicenda esaminata, l’Amministrazione ha escluso che i contributi versati dal datore di lavoro avessero natura obbligatoria, trovando causa in un accordo e non in una legge. Da qui, la loro deducibilità dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Le somme non dedotte costituiscono per il dipendente reddito imponibile e sono soggette a tassazione, fatta salva la regola che "se tasso oggi non tasso nella fase della erogazione della prestazione (e viceversa)".

Fonte: Agenzia Entrate - Paola Cigliano

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