Sconta l’aliquota Iva ordinaria la prestazione di ritiro dei rifiuti, costituiti da imballaggi in acciaio, presso le aziende produttrici, effettuata da una società, per conto di un consorzio. Il ritiro è attuato mediante il contestuale acquisto della proprietà dei beni in questione, operazione, quest’ultima, riconducibile tra quelle rientranti nel regime di inversione contabile, a condizione che gli imballaggi non siano utilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione, se non mediante una successiva fase di lavorazione e di trasformazione.

E’, sinteticamente, quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 385/E del 20 dicembre.

Il caso

Come detto, la società istante svolge, per conto di un consorzio, l’attività di ritiro dei rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio presso le aziende produttrici, acquistandone, contestualmente, la proprietà.

In altre parole, dalle operazioni in questione emergono due rapporti:

un primo rapporto intercorrente tra la società e il consorzio, avente a oggetto l’attività di ritiro dei rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio presso le aziende produttrici degli stessi

un secondo rapporto intercorrente tra la società e l’azienda produttrice dei rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio, avente a oggetto l’acquisto degli stessi dietro pagamento di un corrispettivo.

Nel caso di specie, risolvendosi la condotta della società istante nella effettuazione delle operazioni indicate, la stessa chiedeva conferma al Fisco in merito al corretto comportamento da adottare ai fini della applicazione dell’Iva. In ogni caso, a giudizio dell’istante, l’attività di ritiro dei rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio è qualificabile tra le prestazioni di servizio da assoggettare all’aliquota del 20%, mentre l’acquisto degli stessi, identificandosi quale acquisto di rottami, segue il regime speciale del reverse charge.

La soluzione dell’Agenzia

Al fine di individuare il regime fiscale applicabile all’attività di ritiro dei rifiuti, l’Amministrazione finanziaria ha menzionato il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 - i cui richiami al Dlgs 22/1997, il cosiddetto “decreto Ronchi”, devono intendersi riferiti alle nuove corrispondenti disposizioni del Dlgs 152/2006 - per effetto del quale alle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto" si rende applicabile l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in questione, ciò che assume rilevo, hanno osservato i tecnici delle Entrate, è la circostanza che la prestazione di servizio resa da parte della società consista nello svolgimento dell’attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, così come definita nel comma 1, lettere d), l) ed m) dell’articolo 183, del Dlgs 152/2006, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, le cui definizioni risultano, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3), lettera g), dell’articolo 184 dello stesso decreto.

Nel caso di specie, atteso che il rifiuto costituito da imballaggi in acciaio non sembrerebbe rientrare né nella definizione di rifiuto urbano, così come recata dal comma 2 dell’articolo 184, né tantomeno in quella di rifiuto speciale, prevista dal comma 3), lettera g) dell’articolo 184, l’agenzia delle Entrate ha negato a priori la riconducibilità della prestazione resa tra quelle che godono della previsione agevolativa contenuta nel n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III del Dpr 633/1972.

Alle prestazioni di ritiro di rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio, pertanto, si applica l’aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.

Per quanto concerne il trattamento applicabile all’acquisto dei rifiuti in oggetto, che la società interpellante intende effettuare direttamente presso l’azienda produttrice del rifiuto, l’operazione è stata ricondotta tra quelle rientranti nel regime di inversione contabile, previsto dall’articolo 74, settimo comma, del Dpr 633/1972.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che tale soluzione si applica a condizione che i rifiuti di imballaggio in acciaio non siano utilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione, se non mediante una successiva fase di lavorazione e di trasformazione; circostanza che, come risulta da un precedente documento di prassi (risoluzione 29/2007), consente di qualificare i beni in questione tra i rottami, al cui acquisto, pertanto, deve considerarsi applicabile il menzionato regime speciale del reverse charge.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Carola Cerbini

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