La determinazione forfetaria del reddito non impedisce agli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo, introducendo elementi extracontabili in presenza di una contabilità più elementare di quella ordinaria. Allo scopo, non è necessario dimostrare in essa la sussistenza di specifiche infedeltà o inesattezze, fondandosi l’accertamento sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, deducendo da questi costi inerenti.

I giudici di piazza Cavour hanno, con la sentenza n. 23434 del 9 novembre 2007, ribaltato una pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio, enunciando una regola sotto certi profili scontata: le imprese che beneficiano di agevolazioni, sia in termini di adempimenti contabili sia di determinazione dell’onere fiscale, non possono fruire di un trattamento particolare e di garanzie difensive esclusive nel procedimento d’accertamento tributario.

Un’impresa di Rieti, che nel 1985 godeva delle condizioni strutturali sia per la tenuta di una contabilità semplificata che per godere di un regime di tassazione agevolato, fondato su criteri forfetari di determinazione dell’imponibile, era stata sottoposta a un controllo della Guardia di finanza, che al termine della sua attività ispettiva, utilizzando qualificate presunzioni extracontabili, aveva contestato maggiori ricavi, in virtù dei quali l’ufficio, avallando l’operato dei verificatori, aveva provveduto ad accertare le maggiori imposte, unitamente alla liquidazione di interessi e alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative.

La Ctp di Rieti, invocata dal contribuente, aveva convalidato l’accertamento, mentre in secondo grado i giudici avevano accolto l’appello del contribuente e annullato l’avviso d’accertamento, ritenendo che, trattandosi di contribuente marginale, ossia di ridotte dimensioni, tali da fruire di peculiari agevolazioni, allo stesso non potevano applicarsi gli ordinari strumenti induttivi d’accertamento.

Avverso questa pronuncia, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione, che si è pronunciata con la sentenza n. 23434, del 9 novembre 2007.

Secondo la Suprema corte, "la determinazione forfetaria del reddito consente…agli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo, anche nei confronti dei contribuenti che fruiscono di tale regime agevolato, introducendo, quindi, elementi extracontabili in presenza di una contabilità più elementare di quella ordinaria, senza che sia necessario dimostrare in essa la sussistenza di specifiche infedeltà o inesattezze, fondandosi l’accertamento sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, deducendo da questi costi inerenti…Una siffatta procedura consentita, altresì, in via generale per le imprese minori dall’art. 39 del DPR 600/73, prescinde necessariamente dalla disciplina di favore, come tale di natura eccezionale, prevista dal detto dl 853/84, le cui indicazioni, in materia di deduzione forfetaria dei costi, non possono cumularsi con le deduzioni applicate in forza della disciplina ordinaria, cui si rapporta l’attività accertativa di tipo induttivo".

E’ indubbiamente condivisibile l’asserzione secondo cui l’accertamento induttivo è esperibile a maggior ragione ove la contabilità sia più elementare.

Quanto minori sono gli adempimenti contabili e amministrativi attribuiti agli imprenditori, tanto maggiore è, in linea di principio, la possibilità di confutare le risultanze delle scritture, per l’esistenza di più blande garanzie sistematiche di attendibilità delle stesse.

Si ricordi, infatti, che l’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973 legittima l’accertamento induttivo quando si riesca a dimostrare che le omissioni contabili (ovvero le frodi) siano così gravi e numerose da ridurre il valore probatorio della contabilità.

Il principio enunciato dalla Cassazione appare diretta conseguenza della ratio della citata norma: l’utilizzo degli strumenti indiziari d’accertamento appare più facilmente esperibile ove la contabilità sia, anche se in virtù di legittime semplificazioni, scevra di numerosi adempimenti, la cui mancanza comporta inevitabilmente una fisiologica riduzione delle garanzie sistematiche dell’impianto contabile nel suo complesso.

Minori sono gli obblighi documentali e le registrazioni imposte e più semplice è omettere le annotazioni, senza lasciare traccia contabile.

La contabilità ordinaria che oltre all’aspetto economico, rispetto alla semplificata, rileva pure l’aspetto finanziario, richiedendo al suo redattore di specificare se l’operazione è regolata in contanti, con assegni, cambiali, crediti, debiti o altri mezzi di adempimento, consente, di solito, attraverso l’analisi dei conti numerari o finanziari di rilevare indirettamente l’omessa contabilizzazione di costi e ricavi.

L’ispezione del conto cassa, del conto banca, dei debiti o dei crediti verso i clienti o i fornitori o, soprattutto, verso i soci o il titolare dell’impresa, spesso è rivelatrice della mancata registrazione di operazioni economiche. Questi riscontri sono impossibili se l’impresa redige solo una contabilità semplificata.

La Corte, inoltre, ha confermato un suo orientamento consolidato, condiviso anche dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 32/2006, sancendo che, in caso di determinazione induttiva dei ricavi, l’ufficio deve provvedere anche alla determinazione dei costi inerenti.

Nel caso delle imprese agevolate, tuttavia, secondo i giudici, la determinazione induttiva del reddito, con rideterminazione sia di ricavi che dei costi inerenti, ex articolo 75 del Dpr 917/1986 (ante riforma Ires), impedisce all’impresa di continuare a fruire dell’agevolazione della deduzione forfetaria dei costi: i costi forfetariamente calcolati non possono aggiungersi a quelli stimati induttivamente.

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