Al di fuori delle ipotesi di procedure concorsuali (in cui il creditore è liberato dall'onere di provare la certezza della perdita), il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita deve allegare quali sono quegli elementi di riferimento - certi e precisi - che hanno dato luogo a quella perdita.
(Commissione tributaria regionale Piemonte, Sentenza, Sez. XXXIII, 01/10/2007, n. 30)

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