salve sono un'artigiano da più di 10 anni ed ho tutti i parametri per rientrare tra i contribuenti minimi. Ma l'anno scorso avendo iniziato l'attività di impiantistica, che è sottoposta alla 46/90, ho dovuto fare un'associazione in partecipazione con un'ingegnere che mi fa da responsabile tecnico limitatamente ai lavori sottoposti alla 46/90, secondo voi questo può farmi rientrare tra i soggetti esclusi?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 19/11/07 08:39

Il regime dei contribuenti minimi è un regime obbligatorio o naturale per le persone fisiche che, per l'anno solare precedente, soddisfano le condizioni fissate dalla legge, tutte riguardanti indicatori dimensionali, che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente. Esso, tuttavia, può essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell'apposita casellina del modello AA9/7.
Sono ammesse le imprese familiari, mentre sono escluse le società di ogni tipo e le associazioni professionali. Sono escluse anche le attività che applicano regimi speciali Iva, quali agricoltura, allevamento e pesca, agriturismo, agenzie di viaggio e turismo, commercio di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Per le persone fisiche e imprese familiari che si avvalgono di tali particolari regole, rimane ferma quindi la relativa disciplina.

Le condizioni di accesso sono le seguenti:

* volume d'affari di cui all'articolo 20 del decreto Iva, aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva, percepiti nell'esercizio, non superiore a 10.329,14 euro (20 milioni di lire). Non rilevano, pertanto, le cessioni di beni ammortizzabili, mentre rilevano i corrispettivi esclusi da Iva, quali ad esempio i corrispettivi rientranti nel diritto d'autore di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto Iva. Nel caso in cui siano svolte più attività, occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d'impresa anche se assoggettate a regimi speciali Iva, quali le attività sopra indicate. Il limite di 10.329,14 euro, cioè, è comunque invalicabile anche qualora l'attività del contribuente sia frammentata tra cessioni e prestazioni di servizi ciascuna delle quali inferiore a 10.329,14 euro
* beni strumentali utilizzati in proprietà o leasing di costo complessivo non superiore a 10.329,14 euro. Non rientrano in tale calcolo, quindi, i beni in locazione, noleggio o in comodato. Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime, tale condizione non deve essere guardata solo in riferimento agli acquisti dell'anno, ma allo stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell'impresa o attività di lavoro autonomo
* compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) non superiori al 70 per cento del volume d'affari dell'anno, tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali. Trattasi, in realtà, di una condizione semplicemente teorica. E' veramente difficile, infatti, considerati i modesti limiti di volume d'affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti o collaboratori, ipotizzare ipotesi in cui ci si possa avvalere del lavoro di terzi e l'attività continuare a essere remunerativa
* mancanza di cessioni all'esportazione. Sono quindi ammesse le prestazioni di servizi svolte all'estero anche se escluse da Iva per assenza del presupposto della territorialità (ecco un altro esempio di corrispettivo escluso da Iva ma che comunque rileva ai fine della determinazione del predetto limite di 10.329,14 euro).

 
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