Nei confronti dei pensionati residenti all’estero che non hanno presentato le dichiarazioni reddituali come previsto dalla legge, l’Inps dovrà sospendere le prestazioni legate al reddito. Il requisito reddituale, infatti, è indispensabile per il riconoscimento del diritto alle prestazioni legate, appunto, al reddito, e deve essere presente durante tutta la vigenza del rapporto previdenziale. La legge pone a carico del pensionato residente all’estero la comunicazione annuale dei dati reddituali, in quanto l’Inps non ha altro modo per venirne a conoscenza, e la mancata certificazione giustifica l’interruzione del pagamento della prestazione perché viene a mancare la prova della persistenza del diritto. Di conseguenza, l’Inps sospenderà il pagamento delle prestazioni collegate al reddito ai pensionati che, nonostante i solleciti effettuati, non hanno ancora provveduto al rilascio delle dichiarazioni reddituali per l’anno 2002, nel caso in cui non provvedano a presentare tali dichiarazioni anche per gli anni 2004 e 2005. L’eventuale sospensione, comunque, diventerà operativa soltanto a seguito di una mancata risposta all’invito a provvedere alla certificazione entro 60 giorni che l’Inps invierà agli interessati. Circolare 126 del 19 novembre 2007.

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