Pensionati all’estero: Certificazione dei redditi.
Nei confronti dei pensionati residenti all’estero che non hanno presentato le dichiarazioni reddituali come previsto dalla legge, l’Inps dovrà sospendere le prestazioni legate al reddito. Il requisito reddituale, infatti, è indispensabile per il riconoscimento del diritto alle prestazioni legate, appunto, al reddito, e deve essere presente durante tutta la vigenza del rapporto previdenziale. La legge pone a carico del pensionato residente all’estero la comunicazione annuale dei dati reddituali, in quanto l’Inps non ha altro modo per venirne a conoscenza, e la mancata certificazione giustifica l’interruzione del pagamento della prestazione perché viene a mancare la prova della persistenza del diritto. Di conseguenza, l’Inps sospenderà il pagamento delle prestazioni collegate al reddito ai pensionati che, nonostante i solleciti effettuati, non hanno ancora provveduto al rilascio delle dichiarazioni reddituali per l’anno 2002, nel caso in cui non provvedano a presentare tali dichiarazioni anche per gli anni 2004 e 2005. L’eventuale sospensione, comunque, diventerà operativa soltanto a seguito di una mancata risposta all’invito a provvedere alla certificazione entro 60 giorni che l’Inps invierà agli interessati. Circolare 126 del 19 novembre 2007.
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