Ai fini dell’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la qualificazione dell’area come “edificabile” non deve ritenersi un’attitudine alla produzione di reddito ovvero una tendenza a incrementare il proprio valore. Il valore venale costituisce, infatti, mero parametro per la determinazione della base imponibile del prelievo tributario. Conseguentemente, l’attribuzione della destinazione di un’area a “standard” e la successiva futura espropriazione non costituiscono causa di esenzione dall’Ici.

E’ quanto ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 19131 del 12 settembre 2007.

Questo l’iter della controversia in esame.

Una società aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento notificatole da un Comune, per minore Ici versata con riferimento a un terreno di sua proprietà, dichiarato come area edificabile.

A sostegno del ricorso, la società adduceva l’argomentazione secondo la quale parte dell’area non poteva essere considerata edificabile perché qualificata standard e, quindi, vincolata a esproprio.

Il Comune sosteneva, invece, che l’intera area era da considerarsi edificabile in virtù degli strumenti urbanistici adottati e completati nella loro procedura. A fronte di ciò, la Ctp respingeva il ricorso, decisione poi riformata dalla Commissione tributaria regionale.

I giudici di secondo grado affermavano, difatti, che l'appezzamento di terreno in questione, essendo classificato come standard, non presentava alcun valore venale, in modo da rendere infondata la pretesa del Comune.

I giudici di legittimità hanno dapprima ricordato che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, si desume dalla qualificazione a essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Poi hanno ribadito un principio oramai consolidato in giurisprudenza: in tema di Ici, l’articolo 1 del Dlgs 504/1992 in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, visto che, ai sensi del successivo articolo 5, il valore dell'immobile assume rilievo esclusivamente ai fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell'imposta.

Nessuna esenzione dall’Ici, di conseguenza, per il solo fatto che l’area edificabile sia assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione.

Fonte: Agenzia Entrate

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