Per l’organizzazione di convegni, congressi e simili, le agenzie di viaggi e turismo possono applicare il regime ordinario di determinazione dell'Iva, detraendo l’imposta sui servizi acquistati, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta relativa alla prestazione per la quale si opta per il regime ordinario. In caso di applicazione di entrambi i regimi (ordinario e speciale), le operazioni di ognuno di essi vanno registrate separatamente. L’efficacia della disposizione innovativa, contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2008, è comunque subordinata alla concessione di apposita deroga da parte degli Organi comunitari.

Nell’attesa, ecco una sintesi delle “regole Iva” per i soggetti in questione.

L'articolo 74-ter del Dpr 633/72 individua, sostanzialmente, tre diverse fattispecie di applicazione dell'imposta.

La prima attiene alla cessione dei cosiddetti “pacchetti turistici”, ovvero quell’insieme di prestazioni, effettuate secondo la formula “tutto compreso”, verso il quale è previsto un pagamento globale e che, pertanto, vanno considerate un’unica prestazione di servizi.

Il “pacchetto turistico” deve comprendere la presenza di almeno due degli elementi tra il trasporto, l'alloggio e altri servizi turistici non accessori ai medesimi, che costituiscano parte significativa del predetto pacchetto.

Tuttavia, perché i servizi possano essere così complessivamente considerati, è necessario che essi abbiano durata temporale superiore alle ventiquattro ore oppure che trovino effettuazione per un periodo comprendente almeno una notte.

In tali circostanze, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell’Iva) e l’ammontare dei relativi costi (al lordo dell’Iva) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi, a diretto vantaggio dei viaggiatori o clienti.

Da ciò consegue, peraltro, che non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi sostenuti per l’acquisizione dei singoli servizi inerenti ai pacchetti.

Il sistema trova applicazione anche quando le prestazioni sono rese tramite mandatari con rappresentanza.

Niente regime speciale, invece, qualora le agenzie agiscano in nome e per conto dei clienti. Va, altresì, sottolineato che la circolare 328/97 ebbe modo di precisare che il regime speciale non si applica ai servizi resi direttamente dall'organizzatore del pacchetto avvalendosi di strutture proprie, ma solo a quelli resi da terzi.

La seconda fattispecie è relativa alla cessione di pacchetti turistici organizzati da altri ovvero all’allocazione sul mercato degli stessi attraverso mandatari senza rappresentanza, nonché a quelle prestazioni non classificabili come “pacchetti turistici”, rese mediante l’acquisizione di servizi da altri soggetti, anteriormente alla richiesta del cliente.

In questi casi, l'imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell'imposta.

La metodica applicata in queste situazioni è quella dello scorporo, considerando come base imponibile la differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente e quanto versato dall'agenzia all'organizzatore del pacchetto.

L'ultimo caso riguarda i servizi singoli (prenotazione di alberghi, viaggi, biglietti di trasporto, vidimazione passaporti), nell'ipotesi in cui non siano stati precedentemente acquisiti nella disponibilità, prima della richiesta del cliente. Resta qui applicabile il regime Iva normale.

Le agenzie di viaggio, in conclusione, determineranno l’imposta mensilmente dovuta, per differenza fra l’Iva a debito (regime speciale e ordinario) e quella pagata sulle spese generali e sui servizi non afferenti i pacchetti turistici.


Fonte: Agenzia Entrate

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