Costituisce una limitazione della libertà di circolazione dei capitali la normativa di uno Stato membro che - nel caso in cui non sia raggiunta la soglia minima di partecipazioni della società madre nel capitale della società figlia, che (a norma dell'art. 5, n. 1, della direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi) consente l'esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti - prevede una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società stabilita in questo Stato membro ad una società beneficiaria stabilita in un altro Stato membro, esonerando tuttavia da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria che è soggetta, nel primo Stato membro, all'imposta sulle società o che dispone, in quest'ultimo, di una stabile organizzazione cui appartengono le azioni detenute nella società distributrice.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. I, 08/11/2007, n. C-379/05)

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