È illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata per un importo inferiore a 8.000 euro: di conseguenza, per i crediti tributari inferiori a tale cifra, l'unica procedura consentita dalla legge è quella dell'espropriazione dei beni mobili registrati - Capo III, D.P.R. n. 602/1973, semmai preceduta dal fermo dei beni mobili registrati ex art. 86.
(Commissione tributaria provinciale Cosenza, Sentenza, Sez. I, 05/11/2007, n. 429)

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