Nella documentazione necessaria a provare l'avvenuta cessione intracomunitaria figurano le fatture di vendita, gli elenchi Intrastat, il documento di trasporto Cmr e i documenti bancari relativi al pagamento.

L'Agenzia ha così confermato, con la risoluzione n. 345/E del 28 novembre, la soluzione prospettata dal contribuente il quale, con istanza di interpello, chiedeva quali fossero i mezzi di prova idonei a dimostrare l'effettività della vendita di beni verso operatori stabiliti in un altro stato membro dell'Ue.

L'Amministrazione, nel formulare il parere, fa delle precisazioni in merito ai documenti non fiscali (di spedizione e bancari).

In particolare, osserva che il documento di trasporto - da cui risulta che le merci escono dallo Stato per l'inoltro a un soggetto passivo identificato in un altro Paese comunitario - è necessario per dimostrare l'invio dei beni in altro Stato Ue, elemento costitutivo delle cessioni intracomunitarie non imponibili, senza del quale l'emissione di una fattura priva di imposta sarebbe illegittima.

Riguardo i documenti di pagamento, viene ricordato l'obbligo di tenere conti correnti sui quali fare affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione (articolo 19, terzo comma, Dpr 600/1973), e quello di tenere le scritture contabili e conservare tutta la documentazione relativa alle operazioni realizzate: fatture, lettere, telegrammi (articolo 2214 del Codice civile). Pertanto, l'imprenditore deve conservare sia i documenti bancari relativi agli incassi che la copia degli altri documenti che hanno dato luogo alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni.

I limiti di tempo entro i quali va conservata la documentazione, conclude l'Agenzia, sono quelli previsti dal decreto Iva, all'articolo che disciplina il termine per gli accertamenti (Dpr 633/1972, articolo 57): 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate ovvero, in caso di dichiarazione omessa, 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione.

Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top