Ai fini della detrazione del 36% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione, non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività quando l'intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo.

Questo è il parere dell'Agenzia espresso, con la risoluzione n. 325/E del 12 novembre, a seguito di una richiesta di interpello volta a conoscere se era consentito sostituire la Dia con una autocertificazione nel caso di lavori (nella fattispecie, di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici) che la legge regionale non considera sottoposti all'obbligo di dichiarazione di inizio attività.

La risposta si basa sul tenore della disposizione contenuta nel decreto interministeriale 41/1998, secondo cui alla comunicazione di inizio lavori da trasmettere preventivamente al Centro operativo di Pescara va allegata, tra l'altro, "copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia".

Nel caso specifico, pertanto, poiché la normativa locale non richiede titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi, non sarà necessario produrre alcuna certificazione.

La risoluzione puntualizza, poi, che, poiché è facoltà dell'amministrazione effettuare controlli per verificare la spettanza dell'agevolazione, il contribuente, in quella sede, potrà redigere un'autocertificazione attestando che l'intervento di ristrutturazione può fruire della detrazione, pur non essendo sottoposto, in base alla normativa edilizia, all'obbligo della Dia.


Fonte: Agenzia Entrate

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