In caso di vendita all'incanto di beni nell'ambito della procedura esecutiva, l'obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta d'acconto (art. 25, D.P.R. n. 600/1973), deve essere assolto, in nome e per conto del debitore esecutato, dal notaio delegato alle operazioni di vendita al momento del prelievo del compenso.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 18/09/2007, n. 296/E)
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» Vendita forzata di beni immobili: ritenuta d'acconto sui compensi del notaio.
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