"Contabilità separata, contabilità semplificata": un connubio pressoché determinante per l'individuazione dell'attività prevalente di quei contribuenti che esercitano contemporaneamente sia prestazioni di servizi sia altre "occupazioni". Quando, infatti, dall'annotazione separata si rileva che i maggiori ricavi provengono dalla prestazione di servizi, si considera principale questa attività rispetto alle altre. Se poi l'ammontare dei corrispettivi non supera il limite di 309.874,14 euro, si può adottare il regime contabile delle imprese minori.

Il chiarimento, contenuto nella risoluzione 293/E del 18 ottobre, è stato fornito in risposta a un quesito di un soggetto privato, che considerato il fatto di avere conseguito nel 2006 ricavi in seguito allo svolgimento di più attività e di aver provveduto alla registrazione separata degli stessi, ipotizzava per il 2007 la possibilità di tenere la contabilità semplificata.

Dall'analisi dell'istanza è emerso che i maggiori guadagni erano da imputarsi alla gestione di un bar caffè e a quella riguardante i giochi (lotterie e scommesse), tutte attività classificabili come prestazioni di servizi. I tecnici dell'Agenzia, richiamando la norma che dispone l'esonero, per l'anno successivo, dalla tenuta delle scritture contabili ordinariamente previste salvo gli obblighi relativi ad alcune indispensabili registrazioni (libri Iva), per le imprese esercenti prestazioni di servizi con ricavi inferiori a 600 milioni di lire (309.874, 14 euro), hanno potuto concordare con la soluzione prospettata dal contribuente.

Questo perché la stessa norma (articolo 18 del Dpr n. 600/1973), supportata da ulteriori chiarimenti forniti con una circolare delle Entrate (la n. 80/2001), stabilisce il criterio di individuazione dell'attività prevalente, nei casi in cui si esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività. Nell'ipotesi è necessario poter verificare la provenienza dei maggiori guadagni, vale a dire che il contribuente è tenuto ad annotare distintamente i corrispettivi. Deve, pertanto, esporre una contabilità separata.

La disposizione legislativa concede, inoltre, la tenuta di una contabilità semplificata anche agli esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi, a condizione che il totale dei ricavi non superi il miliardo di lire (514.456,90 euro).

Dopo aver individuato l'attività prevalente dell'istante, gli esperti del fisco hanno effettuato l'ulteriore verifica sull'ammontare complessivo dei corrispettivi realizzati attraverso tutte le attività svolte, appurando il mancato superamento della soglia massima fissata dalla legge. Pertanto, il contribuente che ha rispettato il criterio della contabilità separata, conseguito ricavi non superiori al limite fissato per l'attività prevalente e, comunque, inferiori al limite massimo stabilito per tutte le altre attività, potrà avvalersi del regime della contabilità semplificata concesso alle imprese minori.


Fonte: Agenzia Entrate

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