abbiamo acquistato una casa nel 2004 nella quale viviamo. Per motivi professionali, dovremo forse lasciare l’Italia – siamo stranieri - e quindi vendere la casa meno di 5 anni dopo l’acquisto. Come si fa per quanto riguarda l’agevolazione IVA prima casa? Esiste una clausola per chi è costretto anche se, nel nostro caso, si tratterrebbe di una scelta volontaria di andarsene.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 9/10/07 21:10

Il comma 4 della nota II - bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede la decadenza dal beneficio c.d. ‘prima casa’ e il conseguente recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni (30 per cento)

nel caso in cui l’abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita, a titolo oneroso o gratuito, entro cinque anni dalla data dell’acquisto.

3 Ai sensi del medesimo comma 4, la decadenza non si verifica “… nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione (effettuata prima del decorso del quinquennio) dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

In tale ultimo caso, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al contribuente è inoltre attribuito “un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.

Condizione essenziale per non incorrere nella decadenza di cui al comma 4 e per beneficiare al contempo del credito d’imposta di cui al citato articolo 7 è quindi che, entro l'anno dalla precedente vendita, si proceda alla stipulazione di un atto con effetti reali (quale il contratto di compravendita), per effetto del quale si acquisti la proprietà di un nuovo immobile

Risulta chiara pertanto la perdita del beneficio, a prescindere dal motivo per il quale si vende la propria abitazione.

 
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