Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:
I due soci di una Srl hanno effettuato un conferimento infruttifero sul conto della società in proporzione alle loro quote possedute (è stato redatto apposito verbale dove viene spiegato che la somma sarà poi restituita dalla società a discrezione dell’Organo Amministrativo ed in relazione alle disponibilità di cassa, senza che su di essa vadano a maturare interessi ); oggi si riterrebbe opportuno restituire una parte del conferimento, ma solo ad uno dei soci, che ne ha necessità. E’ possibile ciò?
E’ possibile che uno dei soci di una società effettui un conferimento infruttifero sul conto della società, senza che gli altri soci facciano anche loro un conferimento?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 27/10/07 11:55

Primo punto: si applica l’articolo 2467 del Codice Civile, in base al quale “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.
Il rimborso del finanziamento non può generare l’incapacità della società di far fronte ai suoi impegni con i creditori diversi dai soci: in tali casi il rimborso si configurerebbe come un illecito. Inoltre se entro un anno dal giorno in cui è stato effettuato il rimborso finanziamento la società rimborsante fallisce, il rimborso medesimo deve essere restituito alla società. Tale ambito è circoscritto a quei casi in cui il finanziamento sia stato erogato dal socio a motivo dell'esistenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Secondo punto: ciascun socio può effettuare liberamente conferimenti nella società, anche non di natura monetaria, purchè il socio stesso risulti iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, detenga una partecipazione al capitale pari almeno al 2 % dell’ammontare del capitale nominale quale risulta dall’ultimo bilancio approvato oppure che tale possibilità sia espressamente prevista dallo statuto.

 
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