Tutti i professionisti, anche quelli in contabilità ordinaria, sono esonerati dall'obbligo di presentare gli elenchi clienti e fornitori per il 2006, insieme a tutti gli altri soggetti in regime di contabilità semplificata, ai Comuni, alle Regioni, alle Province e alle Onlus.

Tutti i professionisti, anche quelli in contabilità ordinaria, nonché i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e i produttori agricoli che non producono redditi d'impresa sono esonerati dall'obbligo di presentare gli elenchi clienti e fornitori per il 2006, insieme a tutti gli altri soggetti in regime di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi.
Questa la novità più rilevante che emerge dalla circolare 53/E, diffusa dall'agenzia delle Entrate, che fornisce quasi in extremis precisazioni in merito agli elenchi clienti e fornitori, da presentare entro il 15 ottobre e 15 novembre.

Rimangono dunque obbligati all'invio solo le società di capitale, le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria.


La circolare risolve diversi problemi e provvede a chiarire i tanti dubbi che sono stati sollevati da più parti. In particolare precisa che sono obbligati alla trasmissione degli elenchi i soggetti non residenti che operano tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente, nonché i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione. La nota chiarisce che solo le autofatture interne (acquisti d'oro, subappalti edili, acquisti di rottame, acquisti da agricoltori esonerati, regolarizzazione di acquisti interni) devono essere indicate negli elenchi, mentre non si indicano le autofatture da fornitori esteri né quelle per autoconsumo o passaggi interni.
Viene precisato, poi, che negli elenchi clienti vanno indicate anche le triangolazioni nazionali di cui all'articolo 8 del Dpr 663, quelle comunitarie previste dall'articolo 58 del Dl 331/93 e le vendite agli esportatori abituali.
Secondo la circolare, per il 2006 devono presentare gli elenchi clienti le imprese che forniscono servizi di telecomunicazione mentre sono escluse a regime dagli elenchi clienti le fatture emesse a fronte di operazioni di cui all'articolo 74, secondo comma 2 (tra queste, quelle emesse dagli editori, edicolanti, venditori di libri per i prodotti editoriali in regime speciale dell'editoria) nonché tutte le operazioni di vendita dei beni custoditi nei depositi Iva senza che vi sia estrazione.
Limitatamente al 2006 per effetto dell'articolo 15, comma 3-ter del Dl 81/2007, così come interpretato dalla circolare, è previsto l'esonero dalla presentazione degli elenchi per determinate categorie di contribuenti riassunte nella tabella qui a fianco.
La circolare precisa inoltre che, secondo il provvedimento 25 maggio 2007 del direttore dell'agenzia delle Entrate che ha individuato gli elementi informativi e le specifiche tecniche dei modelli, limitatamente agli elenchi relativi al 2006 e al 2007 (da presentare nel 2007 e 2008) è previsto: di indicare solo la partita Iva del cliente o fornitore (questo vuol dire che non vanno riportate le fatture emesse nei confronti di privati); non è obbligatorio contabilizzare le fatture di importo inferiore a 154,94 euro che sono state registrate cumulativamente; non vanno riportate le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva; non si contabilizzano le fatture emesse che sono state annotate nel registro dei corrispettivi (a vantaggio dei supermercati, dei dettaglianti, dei fornitori di gas, acqua, energia, delle agenzie di viaggio e turismo ma non delle imprese di telecomunicazioni posto che tali soggetti hanno l'obbligo di annotare le fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 del Dpr 633/72); non è obbligatoria l'indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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