In caso di accertamento da parte degli uffici delle Entrate, nessuna sanzione e nessun pagamento di interessi di mora possono essere attribuiti alle società che applicano l'Iva sui canoni di leasing delle imbarcazioni da diporto, determinando un imponibile a forfait sulla base di una dichiarazione di utilizzo (in acque comunitarie o extra comunitarie), predisposta dalla stessa società in forma di modulo, e compilata dal cliente. In pratica, il committente, dichiarando l'uso che intende fare del natante, libera in parte la società dalle responsabilità fiscali.

Infatti, nell'ipotesi in cui dall'accertamento risulti illegittima l'applicazione di una tassazione inferiore, se cioè attraverso prove certe si stabilisce che l'imbarcazione viene utilizzata più del dovuto in acque comunitarie, il recupero della maggiore imposta resta in capo alla società di leasing che, tuttavia, ha la possibilità di rivalersi nei confronti del proprio cliente.

È la precisazione contenuta nella risoluzione n. 284/E dell'11 ottobre. L'istante ha, appunto, chiesto all'Agenzia di esprimere un parere sulla validità del modulo (dichiarazione di utilizzo) per porre un argine alle responsabilità fiscali delle società di leasing, tenute alla fatturazione dei canoni relativi alle imbarcazioni che possono "navigare" entro o fuori le acque comunitarie.

In particolare, la risoluzione fa riferimento a due circolari (la 76/2001 e la 49/2002) che hanno risolto la problematica relativa alla determinazione della base imponibile ai fini Iva dei canoni di locazione delle barche da diporto riguardo al loro utilizzo. Nei due documenti sono state stabilite delle percentuali forfetarie in funzione delle caratteristiche tecniche delle stesse (lunghezza e propulsione), caratteristiche che permettono di individuare presumibilmente il tipo di impiego. Nello stesso tempo, non si è esclusa la possibilità di applicare l'Iva su una percentuale di imponibile inferiore a quello fissato approssimativamente, naturalmente a condizione che si possa dimostrare il diverso utilizzo.

Per le Entrate, comunque, la dichiarazione sottoscritta dal locatario determina sì la "buona fede" della società di leasing, ma non basta ai fini della legittimazione di una tassazione inferiore. Sono necessarie prove concrete, come ad esempio i contratti di ormeggio fuori dalle acque comunitarie. Ne discende che la responsabilità per una falsa dichiarazione da parte del cliente/utilizzatore non ricade sulla società concedente, che non poteva conoscere preventivamente le effettive intenzioni e, per tale motivo, non verrà sanzionata, ma ha comunque l'obbligo di versare la maggiore imposta dovuta.


Fonte: Agenzia Entrate.

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