In tema di giurisdizione tributaria, l'elencazione tassativa degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non esclude la facoltà del contribuente di impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta e definita pretesa tributaria. Tuttavia, la mancata impugnazione di un atto non indicato nel cit. art. 19 non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, potendo quest'ultima essere contestata con l'impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19, da parte del contribuente.

0 commenti:

 
Top