Nella seconda parte dello “Speciale Incoterms 2000” analizziamo il gruppo E che comprende un unico termine di resa dal quale prende la denominazione: Ex works – EXW (Franco Fabbrica). Questo termine indica che tutti i costi e i rischi sono a carico del compratore, inclusi i costi per lo sdoganamento all’esportazione.

OBBLIGHI DEL VENDITORE

Il venditore adempie le sue obbligazioni mettendo la merce a disposizione del compratore nel luogo indicato (la propria fabbrica e/o magazzino) senza obbligo di curarne il carico.

In particolare, la merce dovrà essere disposta separatamente da altre merci e in luogo circoscritto, al fine di agevolare il compratore che ha l’obbligo contrattuale del caricamento sul suo mezzo di trasporto. In questo caso parleremo di EXW puro.

Il venditore, inoltre, non ha l’onere di predisporre un particolare tipo di imballaggio a meno che il compratore non lo richieda esplicitamente.

OBBLIGHI DEL COMPRATORE

Il compratore ha l’obbligo di prendere in consegna la merce sopportando tutti i costi e i rischi dal magazzino del venditore in poi.

Nell’EXW un elemento critico è la documentazione di trasporto che deve essere rilasciata dal mittente, cioè dal compratore. È infatti quest’ultimo che, curando l’intera organizzazione del trasporto, conclude il relativo contratto col vettore e fornisce indicazioni e documenti.

Per lo stesso motivo anche il rilascio e la preparazione della documentazione doganale (certificato di origine, visti consolari su documenti, ecc.) e ministeriale (licenze di esportazione) sono a carico del compratore.

Il funzionamento tipico dell’EXW puro può subire eventuali deroghe, che dovranno essere espressamente concordate.

Ex works loaded: franco fabbrica con spese e rischi - circa il caricamento - di competenza del venditore. A volte, infatti, è più opportuno che il caricamento del mezzo in partenza sia effettuato da chi, in quella circostanza, possiede le attrezzature di sollevamento e cioè il venditore.

Ex works cleared for export: spese e rischio per sdoganare la merce all'esportazione a carico del venditore. Le operazioni doganali possono essere meglio espletate dal soggetto «residente», cioè il venditore.

Ex works loaded and cleared for export: spese e rischi per il caricamento e per le operazioni doganali all'esportazione da imputare al venditore.

I RISCHI DELL’EXW

Questo termine implica il livello minimo di obblighi per il venditore. Tuttavia, troppi operatori utilizzano tale termine sbagliando sia dal punto di vista strategico, in quanto non offrono un servizio, sia dal punto di vista operativo, in quanto foriero di una serie di insidie.

Gestione del trasporto a carico del compratore

Non sempre l’EXW è la migliore soluzione per chi vende perché il trasporto della merce è gestito dal compratore e il venditore, perdendo il possesso della stessa alla partenza, ne perde il controllo.

Per tale motivo è sconsigliabile l'utilizzo di tale termine nel caso di consegna vincolata al pagamento (COD) o al ritiro di documenti a mezzo banca, ad esempio rimesse documentarie o crediti documentari.

Qualora le parti decidano comunque di utilizzare il credito documentario in presenza di EXW, è opportuno che in sostituzione del documento di trasporto venga previsto l’FCR, certificato di avvenuta presa in carico delle merci, rilasciato dallo spedizioniere designato dal compratore, a prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del venditore.

Adempimenti fiscali

L’utilizzo di questo termine poteva comportare, fino al 30 giugno 2007, seri problemi per il venditore in quanto la gestione delle procedure di esportazione da parte del compratore poteva determinare lo smarrimento dell’esemplare 3 del DAU che costituiva la prova dell’avvenuta esportazione.

Dall'1 luglio 2007 - con l’entrata in vigore del visto uscire “informatizzato” (messaggio telematico che le dogane di uscita e di esportazione si scambiano) - non c’è più bisogno che l’esemplare 3 del DAU torni nelle mani dell’esportatore per attestare l’avvenuta esportazione ai fini fiscali.

L’esportatore deve però essere in condizione di stampare il messaggio telematico che segnala in tempo pressoché reale che la merce è effettivamente uscita dal territorio doganale dell’UE.

A tale scopo deve relazionarsi comunque con lo spedizioniere incaricato dalla controparte il quale dovrà:

fornire il nuovo documento DAE sul quale è riportato il codice MRN necessario per stampare il messaggio telematico di avvenuta esportazione

consegnare copia del DAU (esclusivamente per un controllo dei dati).

Rischi assicurativi

Gli unici termini di resa che impongono alle parti di assicurare le merci sono quelli CIF e CIP. Nella vendita EXW pertanto il compratore non è obbligato ad assicurare le merci viaggianti e su questo punto nulla può imporre il venditore alla sua controparte.

Tuttavia, è logico pensare che nei casi in cui la compravendita venga regolata con un pagamento a scadenza e la merce non arrivi a destino (del tutto o parzialmente) o vi giunga danneggiata, il venditore resta esposto ad un rischio di mancato incasso in quanto il compratore potrebbe sottrarsi all’obbligo di pagare il prezzo pattuito.

Il rischio per l’esportatore è quello di non poter quindi agire verso il trasportatore – laddove sussistano comunque i presupposti per ritenerlo responsabile del danno o della perdita delle merci – non essendo il committente del servizio di trasporto.

E anche laddove fosse comunque stata stipulata una copertura dal compratore, quest’ultimo potrebbe non richiedere l’intervento alla compagnia assicurativa non avendo interesse a recuperare una somma non pagata al compratore.

In tal caso, il venditore potrebbe cautelarsi stipulando una copertura assicurativa sussidiaria che diventa operativa solo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la copertura originariamente stipulata dal compratore non intervenisse.

Pagamento dilazionato ed EXW

Il pagamento dilazionato amplifica per il venditore il rischio di mancato incasso, in quanto, se per una qualsiasi fatalità il trasporto non andasse a buon fine e la merce non venisse consegnata, il compratore potrebbe rifiutarsi di pagare la fornitura, malgrado la totale estraneità del venditore rispetto alle scelte relative al trasporto, adducendo in malafede circostanze pretestuose e/o attenuanti.

Fonte: Newsmercati

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