L'indennità integrativa speciale, corrisposta dal Fondo pensione dell'Inail in aggiunta alle altre somme erogate a titolo di previdenza integrativa, va assoggettata allo stesso regime tributario agevolato (tassazione dell'87,5% degli importi) riconosciuto al trattamento economico principale. Il principio è valido anche per gli importi liquidati prima del 1995 e anche quando l'indennità costituisce la sola prestazione erogata.

Queste le conclusioni cui giunge la risoluzione n. 285/E dell'11 ottobre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto a un'istanza di interpello presentata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ente fa presente che, dal 1° gennaio 1995, l'indennità in questione è diventata parte integrante della retribuzione e va, quindi, inclusa nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo e obbligatorio. Di conseguenza, le pensioni integrative liquidate da quella data fruiranno per il loro intero ammontare, inclusa la parte relativa all'indennità, della determinazione agevolata della base imponibile nella misura ridotta dell'87,50 per cento. L'istituto chiede, invece, chiarimenti sulla tassazione prevista per le indennità corrisposte fino al 31 dicembre 1994.

L'Agenzia ribadisce, prima di tutto, che le prestazioni pensionistiche periodiche rese dai fondi integrativi di previdenza degli enti pubblici, maturate fino al 31 dicembre 2000, sono sottoposte, ai fini Irpef, alla tassazione agevolata dell'87,50 per cento (come stabilito dal Dlgs 124/1993).

Tra queste erogazioni rientrano anche quelle dei fondi costituiti presso gli istituti parastatali, tra cui Inps e Inail, come più volte specificato dall'orientamento della Corte di cassazione, a cui l'Amministrazione finanziaria si è uniformata con la circolare 25/2006 e la risoluzione 90/2006.

L'indennità integrativa speciale, invece, istituita con la legge 234/1959, è erogata a favore dei dipendente pubblici in stato di quiescenza, come una componente del trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo interno di previdenza dell'ente, in questo caso dell'Inail.

L'Amministrazione finanziaria, nel corso degli anni ha chiarito, con diversi documenti di prassi (circolari 4/1984 e 326/1997, risoluzione 304/2002), che tale indennità concorre a formare il reddito di lavoro dipendente o di pensione e, quindi, è assoggettata a Irpef, subendo lo stesso trattamento fiscale delle altre somme liquidate come previdenza integrativa, ovvero una tassazione sull'87,50% delle somme.

Ciò è valido anche per le indennità liquidate fino al 31 dicembre 1994, perché esse presuppongono comunque l'iscrizione al Fondo interno di previdenza dell'Inail e, di conseguenza, il trattamento integrativo di previdenza.


Fonte: Agenzia Entrate.

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