Con decreto del ministro dello Sviluppo economico del 9 ottobre 2007 è stato disciplinato il nuovo metodo di versamento della quota 3 per cento degli utili, da parte di cooperative e loro consorzi non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo. Il pagamento del contributo (istituito ai sensi della legge 59/1992, a carico delle cooperative e dei loro consorzi, destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione) deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24.

Le basi per l'introduzione del nuovo servizio di riscossione del contributo, alle scadenze previste dai decreti ministeriali dell'11 ottobre 2004 e del 1° dicembre 2004, sono state poste sulla base di una convenzione tra l'agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo economico, stipulata il 22 maggio scorso. Il codice tributo utilizzabile per l'adempimento in parola è il "3012", denominato "quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi-art. 11, comma 4 e 6 legge 59/1992" da inserire nella sezione Erario.

I termini di versamento

Ai fini del versamento del contributo del 3 per cento, il provvedimento richiama altri due decreti, nei quali è specificata la tempistica e le ormai "vecchie" modalità di contribuzione.

Il primo, in ordine di emanazione, è il Dm dell'ottobre 2004, con il quale si stabilisce che per le cooperative e loro consorzi aventi esercizio coincidente con l'anno solare, il relativo contributo deve essere versato entro il 30 ottobre dell'anno in cui è stato approvato il bilancio.

Il secondo è il decreto dell'1° dicembre 2004, in base al quale per le cooperative e i loro consorzi che hanno un esercizio sociale a cavallo dell'anno solare, il versamento del contributo va effettuato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio.

In sintesi, attualmente è previsto un termine "mobile" di versamento n+90 (n = data di approvazione del bilancio) per i soggetti con esercizio non coincidente con il periodo 1/1-31/12, e un termine "fisso", 30 ottobre, per tutti gli altri.

Le nuove modalità di versamento

In fase di scadenza del versamento del contributo cooperativistico, vengono abbandonate le precedenti modalità basate su procedure "arcaiche"; si sostituisce, infatti, la vecchia tecnica di versamento tramite bollettino postale con un versamento direttamente all'Erario con F24.

La scelta "vincente" della delega di pagamento fornisce un duplice vantaggio per gli enti cooperatori; da un lato si utilizza un sistema già in uso per il pagamento di tutte le imposte e contributi, dall'altro lato, si possono sfruttare i vantaggi del modello F24, che permette di regolare le posizioni debitorie e creditorie tra contribuenti, in questo caso cooperative e consorzi, e l'Erario.

Per le disposizioni contenute nell'articolo 37 del decreto legge 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva devono effettuare telematicamente i versamenti tramite F24, con una delle seguenti modalità:

direttamente con il servizio Entratel o Fisconline

appoggiandosi ai servizi di home banking e remote banking (Cbi)

per il tramite di intermediari abilitati a Entratel.

I vantaggi del nuovo sistema

Accanto all'utilizzo di un nuovo sistema più veloce, si possono considerare gli aspetti di "dinamicità" offerti dagli articoli 17 e 25 del Dlgs n. 241 del 1997.

Come detto, si tratta della possibilità data agli utilizzatori del modello F24 di poter compensare imposte e contributi, anche di diversa natura, in merito a posizioni creditorie e debitorie riferiti allo stesso soggetto. In pratica, gli enti cooperativistici che si accingono a pagare il contributo del 3 per cento, attraverso il sistema della compensazione, hanno modo di sfruttare la delega di pagamento per appianare situazioni creditorie nei confronti dell'Erario.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il contributo va calcolato sull'importo degli utili di esercizio di cooperative e loro consorzi, di fatto società di capitali, e presupponendo con ciò che l'entità del contributo possa raggiungere un ammontare cospicuo, all'atto del pagamento si deve tenere in considerazione del limite di compensazione "orizzontale", ossia tra imposte e contributi diversi, e degli obblighi di informazione introdotti con la Finanziaria 2007.

Il limite massimo compensabile orizzontalmente è stabilito in 516.456.90 euro.

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