La legge finanziaria 2007 ha rideterminato la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani. Dal 1° gennaio 2007, l’aliquota dovuta per gli apprendisti, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è così ripartita: 9,01% al fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), 0,11% alla cassa unica per gli assegni familiari (CUAF), 0,53% per la malattia, 0,05% per la maternità e 0,30% all’Inail. La ripartizione è stata così stabilita dal decreto ministeriale Lavoro/Economia del 28 marzo 2007, che ha anche provveduto a determinare la contribuzione di finanziamento dell’indennità economica. Per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno di contratto. Alla quota dovuta dai datori di lavoro si aggiunge la quota dovuta dai lavoratori apprendisti che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista sempre dalla legge finanziaria 2007, da gennaio 2007 è pari al 5,84%.

0 commenti:

 
Top