Dopo le modifiche apportate dal decreto Visco-Bersani, il riporto delle perdite non è ammesso quando la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite viene trasferita o comunque acquisita da terzi e quando viene modificata l’attività principale di fatto svolta al momento del realizzo delle perdite. Il divieto può essere superato dimostrando che la società è “viva” o con provvedimento del direttore regionale delle Entrate che accoglie apposita istanza di interpello disapplicativo.

0 commenti:

 
Top