Con la risoluzione n. 248/E del 12 settembre, l'agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento Iva da applicare ad alcune operazioni relative all'attività di gestione dei rifiuti effettuate da un'azienda che opera nel campo dell'igiene ambientale.

L'azienda ha fatto presente di realizzare prestazioni di servizi di raccolta differenziata e operazioni di cessione delle frazioni merceologiche valorizzabili attraverso la stipula di convenzioni con i vari consorzi di filiera. Si tratta del conferimento, nei confronti dei consorzi di filiera, del prodotto proveniente dalla raccolta differenziata verso le piattaforme gestite da soggetti privati; della cessione delle frazioni merceologiche similari nei confronti dei soggetti consorziati; della raccolta differenziata e del recupero di frazioni metalliche di natura ferrosa; della consegna del rifiuto di imballaggio derivante dalla raccolta differenziata.

In particolare, è stato chiesto se le operazioni sono identificabili come prestazioni di servizi riconducibili nella tipologia "gestione dei rifiuti urbani e speciali" (numero 127-sexiesdecies, parte terza della Tabella A allegata al Dpr 633/1972) e quindi assoggettabili all'aliquota ridotta al 10%, oppure come cessioni di cui all'articolo 74, settimo comma, del Dpr 633/1972, per le quali vale il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

Il primo quesito riguarda le operazioni di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica effettuate dall'azienda interpellante nei confronti del consorzio di filiera. Il documento di prassi precisa che vanno ricondotte nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera d), Dlgs 152/2006), soggetta a Iva nella misura del 10 per cento.

Circa la cessione alle cartiere consorziate delle frazioni merceologiche similari (definite come materiali cellulosi, diversi dall'imballaggio, oggetto di raccolta differenziata, o come carta grafica oggetto di raccolta differenziata), trova applicazione il meccanismo del reverse charge, a condizione che le frazioni merceologiche cedute siano riconducibili nella nozione di rottami.

Iva al 10% anche per le prestazioni concernenti la raccolta differenziata e il recupero di frazioni metalliche a base ferrosa rese dall'azienda nei confronti del consorzio.

Per quanto concerne, infine, le prestazioni di conferimento degli imballaggi in acciaio derivanti dalla raccolta differenziata presso le piattaforme concordate, la risoluzione individua due distinti rapporti che implicano due diverse operazioni: l'azienda effettua nei confronti del consorzio una prestazione di servizi (raccolta differenziata e conferimento del rifiuto di imballaggio ferroso) tassabile con aliquota del 10%, mentre il consorzio cede beni (il materiale preso precedentemente in carico, di cui è divenuto proprietario) al soggetto che deve effettuare la prestazione di recupero. Quest'ultima operazione va fatturata in regime di inversione contabile, sempre che il prodotto possa qualificarsi come "rottame", in quanto non più utilizzabile secondo l'ordinaria destinazione, se non attraverso una procedura di lavorazione e trasformazione; pertanto, il recuperatore dovrà integrare la fattura ricevuta applicando l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

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